Le novità della tecnologia applicate ai mezzi di trasporto inseguono prestazioni sempre più elevate, insieme alle migliori condizioni di sicurezza, senza trascurare il benessere di chi deve utilizzarli. Nel settore dei pubblici trasporti, la prima attenzione è riservata al personale viaggiante, le cui condizioni lavorative sono per loro natura di carattere usurante e a rischio di specifiche patologie invalidanti. I continui progressi applicati ad autobus, autocarri, autotreni, ecc. hanno soltanto ridotto, ma non eliminato alla radice, i danni per la salute di chi deve lavorare «in movimento».Ed è per questo che la previdenza ha previsto per il personale viaggiante una pensione di invalidità specifica, distinta da altri sussidi per invalidità. Spetta dopo aver raggiunto almeno 10 anni di contribuzione, considerando sia quella versata all'Inps nell'ex Fondo autoferrotranvieri fino al 1995 sia quella nel Fondo dei lavoratori dipendenti dopo il 1996. Questa particolare pensione – precisa ora l'Inps – può essere riconosciuta fino a quando non siano maturate tutte le condizioni previste per la pensione di vecchiaia, tra le quali vanno considerati anche i 3 mesi da aggiungere come adeguamento alla speranza di vita. In più è ancora operante la decorrenza col sistema delle «finestre».Titolo abilitante. I lavoratori dei trasporti conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con i requisiti ante riforma Fornero, purché siano in possesso di un titolo abilitante come la patente di guida, il certificato di abilitazione ecc. Al riguardo, una recente nota dell'Inps precisa che la riforma previdenziale non ha modificato l'accesso alla pensione per il «personale viaggiante». Resta quindi immutata l'età per la vecchiaia stabilita in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Questi requisiti vanno però adeguati alla speranza di vita, eccettuati i casi in cui i lavoratori interessati perdono il «titolo abilitante» per aver raggiunto il limite di età lavorativa. Invece, per il personale che non perde il titolo l'accesso alla pensione può avvenire solo dopo dodici mesi dalla maturazione dei requisiti. Il titolo abilitante diventa così determinante per il pensionamento.Le norme di categorie prevedono: a) la perdita del titolo quando il conducente dell'autobus o del tram compie 60 anni e non chiede il prolungamento del limite di età, oppure quando chiede l'elevazione ma non supera la visita medica. La pensione scatta a 60 anni e si applica la finestra mobile.b) la conferma del titolo, quando il conducente (oppure macchinista, capotreno, controllore ecc.) ottiene l'aumento del limite di età. La pensione scatta allora a 60 anni e 3 mesi (e in seguito anche oltre) e si applica la finestra mobile.Infine, per il personale viaggiante che continua a svolgere la sua attività anche dopo aver raggiunto le condizioni per la pensione, l'assegno decorre dal mese successivo alla cessazione dal servizio, senza ulteriori finestre di uscita.
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