Stranieri, assegno per tutti
martedì 18 marzo 2003
La vecchia disposizione che consentiva agli extracomunitari di chiedere, al momento del rimpatrio, la restituzione dei contributi versati in Italia, comprendendo anche la quota a carico del datore di lavoro, è stata modificata dalla nuova legge in materia di immigrazione. Non più rimborsi di contributi ma il diritto ad una normale pensione, ancora condita con un innegabile trattamento di favore. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia e di conseguenza può ricevere la pensione di vecchiaia (sistema contributivo) al compimento dei 65 anni. A questi requisiti, che sono validi anche per i lavoratori italiani, sono state aggiunte due eccezioni: 1) la pensione spetta anche se l'immigrato non ha raggiunto il requisito minimo di 5 anni di contributi. E' sufficiente quindi un solo contributo settimanale (per lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, lavoro autonomo, collaborazione ecc.); per le colf e le badanti il contributo è pari a 24 ore di lavoro. L'importo di questa pensione non ha alcun riferimento con la pensione minima dei lavoratori dipendenti, ma è personalizzato e si ottiene in base all'importo effettivo dei contributi versati, rivalutato in base ai valori del Prodotto interno lordo, il tutto moltiplicato per il coefficiente di 6,136 collegato all'età dei 65 anni. 2) la pensione spetta anche se il lavoratore extracomunitario risiede in un Paese con il quale l'Italia non ha stipulato un accordo di sicurezza sociale. E' evidente che ove venga stipulato l'accordo con il Paese interessato, si devono applicare le normali disposizioni per le pensioni internazionali. Nel caso specifico, sarà richiesto il versamento pieno dei contributi minimi, superando le regole ora stabilite dall'Italia per gli extracomunitari rimpatriati. Le deroghe descritte si applicano solo se la pensione deve essere liquidata con il sistema contributivo (lavoratori neo assunti dopo il 1995). L'eventuale decesso dell'extracomunitario prima dei 65 anni non dà diritto alla pensione ai familiari superstiti. Questa può essere riconosciuta se la morte avviene dopo i 65 anni. Nessuna deroga invece se la liquidazione della pensione deve essere effettuata con il sistema retributivo o misto, per la quale sono richiesti almeno 20 anni di contributi. L'età pensionabile è di 65 anni ed è obbligatoria anche per le donne. Extracomunitari residenti. Gli immigrati che hanno ottenuto la residenza in Italia sono equiparati ai lavoratori italiani e ad essi si applicano quindi le regole pensionistiche generali. Stagionali. Gli stagionali stranieri possono chiedere il trasferimento dei contributi italiani all'ente di previdenza del loro Paese, con la possibilità di ricostruire la posizione contributiva al momento di un eventuale reingresso in Italia.
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