Ancora in bilico la situazione dei docenti, di religione e di altre materie, penalizzati dalla riforma Fornero e accomunati dal requisito per il pensionamento detto «quota 96». L'annunciata soluzione in Parlamento di questa vicenda, che interessa circa 4mila docenti, deve cedere tuttavia il passo a lavori più urgenti di Camera e Senato. Per risolvere «quota 96» era stato già approvato un emendamento al disegno di legge per la riforma della Pubblica Amministrazione, ma è praticamente certo uno slittamento della stessa riforma, retrocessa dal dibattito più urgente per le riforme costituzionali. E per ora non è dato ipotizzare i tempi per una definizione conclusiva di «quota 96». Tuttavia la data del 31 agosto, che conclude l'anno scolastico in corso e che si presenta come ultima scadenza per consentire ai docenti interessati il pensionamento dal successivo 1° settembre, dovrebbe richiamare maggiormente l'attenzione del Parlamento e del Governo a una rapida conclusione, del resto già confezionata.L'emendamento approvato per «quota 96» si riferisce al personale della scuola che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011-2012. Il pensionamento è riconosciuto dal 1° settembre 2014. L'Inps prende in esame le relative domande entro quindici giorni dalla data di conversione del decreto sulla Pa. Lo stesso istituto stila un elenco progressivo delle richieste formulato sulla base della somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva posseduta dall'interessato alla data del 31 dicembre 2012. L'istituto limita l'accoglimento delle domande entro il tetto di 4 mila salvaguardati, escludendo purtroppo le richieste in soprannumero. La liquidazione spetta alla data in cui la stessa risulta maturata.Mobilità annuale. Ultime ore a disposizione dei docenti di religione per cambiare sede di servizio il prossimo anno scolastico. Il ministero dell'Istruzione ha stabilito che le richieste di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il 2014-2015 devono essere presentate entro il 25 luglio sui moduli cartacei Ur1 e Ur2, in un nuovo formato per le scuole dell'infanzia e primaria, e per la scuola secondaria. Senza modificare la titolarità della sede di servizio in corso, l'utilizzazione annuale consente il trasferimento temporaneo da una sede disagiata ad una più comoda per il docente. Con l'assegnazione provvisoria vengono invece garantite esigenze di cura o di salute dei familiari dell'interessato. I relativi provvedimenti, con durata temporanea, si inseriscono nel nuovo organico di diritto dei docenti di religione, attualmente in fase di determinazione per il prossimo anno scolastico.
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