Il primo settembre, il 7 settembre, il 21 settembre. Da queste date l'Inps inizierà a mettere in pagamento l'assegno mensile al personale della scuola (insegnanti di religione, altri docenti, dirigenti, personale di supporto) che già prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria, aveva comunicato di voler lasciare il servizio al termine dell'anno scolastico in corso. La diversità delle date di pagamento, pur se di pochi giorni, è stata stabilita dall'Inps a causa della particolare procedura di lavorazione delle domande pervenute dagli interessati. In particolare, seguendo le indicazioni ministeriali, un buon numero di docenti ha dovuto presentare la cosiddetta "doppia domanda", una per la pensione di vecchiaia con i requisiti ordinari e l'altra per la pensione Quota 100, al fine di poter utilizzare in ogni caso il primo canale disponibile.
In premessa alla lavorazione di tutte le richieste è necessaria la "certificazione del diritto" alla pensione, un compito che compete esclusivamente agli uffici dell'Inps sulle pratiche ricevute dal Ministero dell'Istruzione. Nei piani di lavoro questo accertamento deve essere completato entro il prossimo 29 maggio, una data stabilita dall'Istituto di previdenza per consentire lo svolgimento delle consuete operazioni di mobilità nella scuola.
Tuttavia l'Inps ha garantito che eventuali posizioni assicurative dei pensionandi non certificate entro la data del 29 maggio saranno comunque certificate in tempo utile per consentire agli interessati la cessazione dal servizio alla data del 31 agosto 2020, termine dell'anno scolastico.
Di conseguenza, sarà possibile liquidare la rata di pensione di settembre 2020 a partire dal giorno 1 se la certificazione della posizione assicurativa avverrà entro la metà di luglio, altrimenti dal giorno 7, oppure dal 21, per le posizioni certificate entro il 25 agosto. La liquidazione dell'assegno avviene dopo conferma della cessazione dal servizio presso il Miur.
Gli uffici scolastici sono stati sollecitati a trasmettere le documentazioni mancanti (come alcune ricongiunzioni e riscatti risalenti 2000 non ancora definiti) e ad effettuare gli aggiornamenti delle posizioni richiesti dalle sedi Inps.
In caso di certificazione del diritto con esito positivo della "doppia domanda" viene definita quella con i requisiti ordinari, annullando la domanda presentata per Quota 100.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: