La nuova manovra anticrisi varata dal Governo non tocca le pensioni dei sacerdoti. L'art. 12 del decreto 78/2010 contiene disposizioni che intervengono sulla decorrenza della pensione di vecchiaia, la famosa "finestra", allungandola a 12 mesi successivi a quello in cui si raggiungono i requisiti richiesti. In pratica, la generalità dei lavoratori assicurati all'Inps, dipendenti o autonomi, deve attendere almeno un anno prima di poter lasciare il lavoro e incassare l'assegno. Tuttavia la nuova regola non vale per i sacerdoti ed altri ministri di culto, nella qualità di iscritti al Fondo di previdenza per il clero. Già in occasione dell'introduzione delle finestre (ben quattro per le normali pensioni di vecchiaia, v. legge 247/08), l'Inps ha precisato che nessuna finestra si applica alle pensioni del Fondo Clero. Il motivo: «le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a quello autonomo». Lo stesso criterio è riportato nella nuova circolare che l'Istituto di previdenza pubblicherà a giorni per spiegare in dettaglio le novità della manovra. Il ragionamento dell'Inps rispetta la natura e lo status del ministero di culto, che non può subire inquadramenti nelle categorie del mondo del lavoro e delle professioni. In ogni caso, qualsiasi finestra per le pensioni del clero sarebbe iniqua (e incostituzionale), considerando che i sacerdoti sin dal 2003 rispettano un innalzamento dell'età pensionabile a 68 anni, con un aumento di ben tre anni rispetto ad altri assicurati.
Contributi a 18. La finanziaria del 1999, che ha elevato l'età della pensione per i sacerdoti, ha aumentato anche i contributi minimi, portandoli a 20 anni a partire dal 2013. In vista di questo obiettivo, la legge ha previsto una progressione graduale di un anno in più ogni 18 mesi. Oggi il requisito minimo è di 17 anni. Sale a 18 anni a partire dal prossimo 1° luglio e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2011. Il prossimo gradino dei 19 anni scatterà il 1° gennaio 2012. Questa progressione ricalca la stessa gradualità applicata alla previdenza dei lavoratori dipendenti ed autonomi dalla prima riforma pensionistica del 1992.
Anche per i sacerdoti sono state previste alcune eccezioni, analoghe a quelle già stabilite per i lavoratori dipendenti:
a) sacerdoti (laicizzati e sacerdoti inviati all'estero in anni prima dell'anno 2000) che hanno chiesto, entro il 30 novembre 1999, di pagare i contributi volontari nel Fondo di categoria, anche se non hanno poi effettuato alcun versamento. Ad essi sono richiesti 10 anni di contributi minimi e 68 di età.
b) vocazioni adulte e religiosi (ordinati o consacrati vescovi), transitati nel clero secolare, che nel 1999 avevano un'età prossima a 66 anni. Nella loro situazione, pur rincorrendoli, non potrebbero mai raggiungere entro il 2013 i requisiti più elevati.
c) sacerdoti che, a 65 anni di età, hanno già raggiunto 40 anni di contribuzione, grazie anche al cumulo con altre contribuzioni.
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