Religiosi, una pensione in più
giovedì 15 aprile 2004
Il compimento dei 65 anni di età per i religiosi e le religiose segna, oltre alla celebrazione di un traguardo della vita, il diritto a ricevere dall'Inps l'assegno sociale. Con l'innalzamento dell'età media del popolo dei consacrati, gli assegni costituiscono oggi una importante fonte di sostentamento nei piccoli come nei grandi Ordini religiosi. Alla vita quotidiana dei conventi e dei monasteri contribuiscono inoltre, pur se in numero limitato, pensioni maturate per lavoro dipendente, svolto dal religioso prima o anche durante la vita comunitaria. Un nuovo scenario previdenziale si apre ora per gli economi e gli amministratori dopo la pubblicazione di due circolari - una dell'Inps n. 23 del 6 febbraio 2004, l'altra dell'Inpdap n.16 del 3 marzo 2004 - che hanno dato avvio alla "totalizzazione" dei contributi lavorativi versati in più gestioni previdenziali. Come primo effetto delle nuove disposizioni, anche i religiosi hanno la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia o di inabilità (senza fare ricorso alle ricongiunzioni, ai versamenti volontari ecc.) semplicemente mettendo insieme spezzoni di periodi lavorativi che, singolarmente considerati, non avrebbero dato diritto ad una rendita autonoma. Il cumulo di queste contribuzioni è a carico degli enti previdenziali che li gestiscono ed essi provvedono, ciascuno per la propria quota, a liquidare la "pensione totalizzata". Il secondo risvolto favorevole è costituito dalla facoltà riconosciuta agli eredi del lavoratore deceduto, di chiedere la pensione totalizzata all'Inps o all'Inpdap oppure ad una Cassa di liberi professionisti. Questa facoltà (pensione indiretta) può essere esercitata oggi per i decessi avvenuti dal 1° febbraio 2001 in poi. Gli eredi dei religiosi deceduti negli ultimi tre anni potrebbero pertanto richiedere una pensione in presenza di contributi utilizzabili con la totalizzazione. Sono interessati anche i religiosi che già riscuotevano l'assegno sociale, essendo in possesso di contribuzioni insufficienti per la liquidazione di una pensione autonoma di vecchiaia. Le nuove disposizioni suggeriscono l'opportunità di procedere, all'interno degli Ordini e delle Congregazioni, ad un monitoraggio delle situazioni suscettibili di dar luogo a pensioni totalizzate intestate a rispettivi religiosi, sia viventi sia deceduti. Una ulteriore novità è costituita dal fatto che la legge riconosce la pensione indiretta a tutti gli "aventi causa" del deceduto. Nel termine letterale possono rientrare
sia i familiari superstiti sia altri soggetti collegabili al defunto per diritto successorio e perfino per obbligazioni patrimoniali. Con una interpretazione ardita della legge, il diritto alla pensione indiretta potrebbe spettare anche al rispettivo Ordine in virtù dell'incorporazione canonica del religioso con il proprio ente. Una strada tutta da esplorare, con molta determinazione.
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