Religione, il “ruolo” per 400 docenti
giovedì 11 agosto 2022
Da un eterno precariato all'inquadramento in ruolo. Il traguardo è finalmente alla portata dei docenti di religione, laici ed ecclesiastici, al termine di un'attesa durata ben diciassette anni. Il passo decisivo, cioè l'autorizzazione al ministero dell'Istruzione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 422 docenti, è stato compiuto dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio scorso. Il Ministero dovrà pertanto emanare il relativo bando di concorso e specifiche procedure concorsuali. L'esecuzione di queste operazioni avrà inevitabilmente un imprevisto rallentamento a causa del periodo elettorale (e in vista della nuova composizione dei ministeri) e di un opportuno coordinamento con le nuove regole per i concorsi pubblici del decreto PNRR 2. I concorsi per i docenti di religione devono osservare particolari condizioni trattandosi di materia concordataria. Già lo scorso dicembre, con un Intesa tra il Miur e la Cei in vista dell'auspicato concorso, è stata prevista una riserva di posti per i docenti, in possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione rilasciata dall'Ordinario diocesano, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio anche non consecutivi nelle scuole del sistema statale. Sebbene la religione rientri fra gli insegnamenti offerti dal sistema pubblico, ai partecipanti al concorso sarà richiesto un contributo individuale tale da coprire complessivamente i costi finali dell'operazione.
Supplenze. Prosegue immutato il sistema delle “supplenze” (nota Miur n. 28597 per il prossimo anno scolastico) per i docenti di religione che siano in possesso di titoli di studio ecclesiastici, come previsti dal Dpr 175/2012. Tuttavia, qualora l'Ordinario non disponga di docenti qualificati tali da soddisfare il fabbisogno orario nella diocesi, gli uffici della scuola potranno ricorrere a docenti non ancora in possesso dei necessari titoli, purché siano inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti dovranno essere assunti con contratti dal 1 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio sia conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà essere avviata la trasformazione del contratto in incarico annuale. Al contrario, se il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo dal 1 settembre 2023.
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