L'opera della Protezione civile in occasione del terremoto di Amatrice, Accumoli, Arquata, ha confermato la validità del nostro sistema di soccorso, il migliore del mondo per unanime riconoscimento, al quale collaborano anche diverse associazioni di volontariato per la protezione civile, alcune sorte nell'ambito di grandi parrocchie ma anche di piccole realtà locali.Ai volontari che intervengono nelle attività di soccorso, a volte fino a prezzo della vita, un decreto del 1994 offre una particolare tutela dei diritti in materia di lavoro, salute e previdenza. Per gli aderenti alle associazioni sono garantiti il mantenimento del posto di lavoro, sia nel privato sia nel pubblico, ed il relativo trattamento economico e previdenziale. Un giusto beneficio che mette in salvo i diritti sulle pensioni e sulle altre prestazioni dell'Inps legate ai redditi personali. L'ombrello della legge è valido tuttavia solo per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi, impegnati nei soccorsi e per non oltre novanta giorni nell'anno. Altri brevi permessi sono previsti per attività di formazione, esercitazioni ecc.Sulla scia degli interventi della Protezione civile in occasione del conflitto del 1999 nei Balcani, le stesse garanzie sono state estese ad altri gruppi di soccorritori (gli appartenenti alla Croce rossa italiana, i lavoratori autonomi che offrono una loro collaborazione, i volontari per l'assistenza sociale e per quella igienica e sanitaria).Passato il periodo dell'emergenza, per i datori di lavoro pubblici e privati, che ne facciano richiesta al Dipartimento della Protezione civile, è previsto il rimborso di una somma pari a «l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore». Questa frase, riportata dal vecchio decreto, ha dato origine a diverse interpretazioni che, di là del (buon) senso compiuto, sono invece scivolate nel "distinguo" e nel bizantinismo.Premesso che i datori di lavoro sono tenuti a versare i normali contributi sulle retribuzioni pagate ai volontari soccorritori (come è insito nel mantenimento del trattamento economico e previdenziale), l'Inps non ritiene di dover effettuare alcun tipo di rimborso per oneri contributivi. Per "emolumenti" si devono intendere – secondo il parere dell'ente – soltanto le retribuzioni pagate ai lavoratori volontari e non i contributi connessi. Questi, in occasione delle calamità naturali, divengono pertanto un onere improprio che viene addossato ai datori di lavoro privati per le attività di protezione civile proprie dello Stato e il cui costo dovrebbe invece pesare interamente sul bilancio del relativo Dipartimento.
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