Precari, è pronto il sussidio
martedì 18 marzo 2008
I giovani che nel 2007 hanno svolto lavori occasionali, anche se oggi hanno un lavoro stabile, possono contare su un'indennità di disoccupazione «con requisiti ridotti». È pagata dall'Inps a patto di chiederla, ogni anno, entro il 31 marzo.
Nel vasto mondo del precariato vanno compresi anche i lavoratori stagionali, gli insegnanti supplenti, i collaboratori e i liberi professionisti che nel 2007 abbiano svolto in prevalenza un'attività lavorativa come dipendenti. Rispetto agli scorsi anni, chi è abituato a questa particolare indennità trova un cambiamento. L'ultima legge finanziaria ha stabilito che dal 2008 l'indennità deve essere pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% della retribuzione per i giorni successivi, fino ad un massimo di 180 giornate indennizzate. In ogni caso, l'indennità con i requisiti ridotti non può superare l'importo di 844,06 euro mensili, oppure di 1.014,48 euro mensili se la retribuzione del disoccupato era superiore a 1.857,48 euro. Riguardo ai requisiti, gli interessati devono possedere almeno un contributo previdenziale versato nell'anno 2005 e aver lavorato per almeno 78 giornate nel corso del 2007. Vale anche per i lavoratori precari la norma che stabilisce la perdita del diritto a qualsiasi indennità di disoccupazione quando il lavoratore si dimette volontariamente, fatta eccezione per le lavoratrici in maternità e per chi si dimette per giusta causa (mobbing, molestie, ingiurie ricevute, cessione d'azienda, demansionamento ecc.).
Doppia indennità. È piuttosto frequente il caso del lavoratore che abbia i requisiti per ricevere sia l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali (almeno 52 settimane lavorate nel biennio che precede la domanda) sia quella con i requisiti ridotti (78 giornate lavorate nell'anno precedente). La legge non consente di percepire per lo stesso periodo due diverse indennità. Il problema viene risolto dando la precedenza all'indennità con requisiti normali che viene pagata per un massimo di 180 giornate. Tuttavia, se questo limite non viene raggiunto, le giornate mancanti possono essere indennizzate con l'indennità con requisiti ridotti. Non sono indennizzabili le giornate escluse per legge (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione, mancato preavviso con relativa indennità ecc.).
Lavoratori stranieri. L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori extracomunitari. Il ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno (che ostacolerebbe l'accesso ai sostegni previdenziali) è stato risolto dall'Inps riconoscendo la validità e la regolarità delle richieste in base alla semplice ricevuta della richiesta del permesso.
Lavoratori sospesi. La legge finanziaria ha disposto anche che, per l'anno 2008, le indennità di disoccupazione ai lavoratori sospesi siano riconosciute fino a 65 giornate. Ulteriori giornate possono essere concordate tra le parti sociali.
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