Tutti i pensionati dell'Inps (Gestione privata e Gestione pubblica) beneficiano da oggi degli aumenti del 2022, con la prima rata dell'anno rivalutata al costo della vita secondo le rilevazioni periodiche effettuate dall'Istat. L'operazione di "perequazione" degli assegni mensili li mette al riparo dalle perdite causate dall'inflazione, conservando, almeno in parte, il loro valore al tempo della liquidazione originaria.
Tuttavia la perequazione non consiste nella semplice applicazione di un indice unitario. L'indice Istat è stato applicato per intero dai vari Governi del tempo solo sulle pensioni di modesto importo, ed è stato invece attribuito in aliquote via via ridotte sugli assegni più elevati. La Consulta (sentenza n. 234 del 2020) ha dichiarato legittime queste e altre riduzioni sulle pensioni, giustificandole con le esigenze di bilancio e il contenimento della spesa pubblica.
Per la perequazione del 2022 sono state riprese le modalità di applicazione della legge 388/2000, oggi più favorevole per la generalità dei pensionati. La vecchia legge prende a riferimento il trattamento minimo Inps, a scalare: l'adeguamento spetta al 100% dell'attuale indice Istat (+ 1,7%) sul lordo di pensione (o sulle pensioni cumulate dello stesso titolare) fino a 4 volte il trattamento minimo, spetta al 90% sulla fascia di importo tra 4 e 5 volte il minimo, spetta al 75% sulla fascia di pensione superiore a 5 volte il minimo. La differenza rispetto alle perequazioni degli anni precedenti non tocca gli assegni fino a 4 volte il minimo (2.062 euro), ma incide invece anche per decine di euro sugli assegni superiori a 5 volte il minimo (oltre 2.578 euro). Hanno diritto all'adeguamento monetario gli assegni liquidati dall'assicurazione generale dell'Inps e dagli altri Fondi gestiti dall'Istituto, compresi gli assegni ai familiari superstiti (riversibilità e pensioni indirette), indipendentemente dal fatto che abbiano già una integrazione al minimo. Rivalutazione anche per i trattamenti a favore dei mutilati e degli invalidi, dei ciechi civili e dei sordomuti. Sono esclusi dalla rivalutazione l'accompagnamento alla pensione per i dipendenti del credito ordinario e del credito cooperativo, le prestazioni da esodo, l'Ape sociale e l'indennità del contratto di espansione, che conservano per tutta la loro durata l'importo originario.
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