Per i non vedenti arriva nuovo accompagnamento Ne ha diritto chi svolge attività di lavoro o sociali
giovedì 2 gennaio 2003
Gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile possono essere impiegati per accompagnare i non vedenti. è questa una delle novità che la Finanziaria 2003 dedica al settore dell'invalidità civile. L'accompagnamento personale può essere chiesto, a partire dal 1° gennaio 2003, dai ciechi civili che svolgono attività lavorativa o attività di carattere sociale (volontariato, partecipazione ad associazioni, a funzioni religiose ecc.) o che abbiano necessità di essere accompagnati per motivi sanitari. Il requisito della condizione lavorativa deve essere certificato dal datore di lavoro per i dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per gli autonomi, dagli enti e dalle associazioni per le attività sociali, dal medico di famiglia per le esigenze di cure.
La nuova forma di assistenza non va confusa con l'indennità di accompagnamento, prestazione che la legge riserva a qualsiasi disabile che non sia in grado di provvedere da solo agli atti quotidiani della vita. L'accompagnamento effettuato da obiettori e volontari interessa invece solo i non vedenti, che siano tuttavia in grado di svolgere attività sociali o lavorative. Essendo considerata questa una «migliore» condizione, la finanziaria dispone che qualora l'interessato (cieco assoluto o cieco civile ventesimista) percepisca anche l'indennità di accompagnamento, questa sia ridotta di 93 euro mensili (3,1 euro giornalieri) per il periodo durante il quale riceva l'accompagna-mento personale.
In attesa di specifiche istruzioni, si ritiene che la richiesta di accompagno, essendo finalizzato alla tutela e alla sicurezza della persona del non vedente, debba essere presentata alla Asl di residenza. In particolare, poiché la Finanziaria fa riferimento all'indennità economica dell'Inps, che non è condizionata da livelli di reddito, anche l'accompagnamento personale prescinde dalle condizioni economiche dell'interessato.
I nuovi assegni 2003. A partire dal 2 gennaio, agli invalidi spettano i seguenti importi in euro: a) invalidi civili totali e parziali e ciechi ricoverati: 223,90 (per 13 mensilità) b) ciechi assoluti non ricoverati: 240,06 (per 13 mensilità). c) ciechi decimisti: 166,13 (per 13 mensilità) d) indennità di comunicazione: 217,66 (per 12 mensilità); a domanda, saranno

aggiunti 41 euro, come stabilito dalla nuova finanziaria e) indennità di accompagnamento per gli invalidi al 100%: 431,19 (per 12 mensilità). f) indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti: 633,68 (per 12 mesi). g) indennità speciale per i ciechi ventesimisti: 114,09 (per 12 mesi). Ai ciechi oltre i 65 anni spetta anche una maggiorazione di 10,33 euro mensili.
Pensioni e assegni sono condizionati dal livello di reddito che non deve superare i 13.103,20 euro per i sordomuti, i mutilati ed invalidi civili totali, i 3.846,05 euro per gli invalidi parziali sotto i 65 anni oppure i 4.666.87 euro se oltre i 65 anni, i 6.292,62 euro per i ciechi decimisti.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI