Hanno ancora poco tempo a disposizione i docenti di ruolo che intendono andare in pensione dal 1° settembre 2006, avendo i necessari requisiti. Il sistema scolastico esige che i pensionamenti siano programmati in tempo per poter organizzare la continuità delle cattedre. È necessario quindi che la domanda per la cessazione dal servizio sia inoltrata dai docenti interessati entro il prossimo 10 gennaio. Questa tornata di pensionamenti avvia una novità per gli insegnanti di religione (idr). Una parte della categoria beneficia, per la prima volta, della immissione in un ruolo organico ed è tenuta quindi a rispettare le regole per il pensionamento dei docenti di ruolo. Altri docenti di religione restano invece ancora inquadrati come incaricati a tempo determinato, non di ruolo, e sono soggetti a regole diverse.
Docenti di ruolo. La prossima scadenza del 10 gennaio riguarda tutti i docenti di ruolo, ed ora anche quelli di religione, che maturano una di queste condizioni:
a) compiono, entro il 31 dicembre 2006, 40 anni di servizio utile alla pensione.
b) si dimettono volontariamente dal servizio dal 1° settembre 2006, senza richiedere la pensione.
c) si trattengono in servizio oltre il 1° settembre, per non più di due anni, pur avendo raggiunto i 65 anni (o 60 per le donne).
d) si trattengono in servizio, a discrezione dell'Amministrazione, fino ai 70 anni.
e) revocano la domanda di dimissioni volontarie già presentata.
f) trasformano il rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale e richiedono nello stesso tempo la pensione (avendo almeno 57 anni di età e 35 di servizio oppure 39 senza l'età). Per gli idr, l'accesso al tempo parziale è una possibilità che consegue dalla nomina in ruolo.
Le richieste degli interessati non necessitano di alcuna risposta dell'Amministrazione e si intendono automaticamente accettate alla data del 10 gennaio 2006.
Docenti non di ruolo. La scadenza in corso non si applica ai docenti di religione, laici o sacerdoti, che attendono la nomina in ruolo. Una vecchia circolare (n. 496/98) precisa che, essendo esclusi da un ruolo organico, non hanno l'obbligo di presentare una formale domanda di dimissioni. Tocca infatti alla diocesi segnalare al capo d'istituto la cessazione dal servizio o per indisponibilità dell'interessato o per iniziativa dell'Ordinario. D'altra parte la diocesi non ha alcun obbligo giuridico di rispettare al riguardo termini o scadenze. Se pure appaiono penalizzati dal «non ruolo», gli idr precari hanno però il vantaggio di poter andare in pensione non a 65 anni ma a 70 anni se lo desiderano. Lo prevede l'art. 24 della legge 160/1955 che stabilisce il limite di 70 anni per gli incaricati non di ruolo e con rinnovo annuale automatico. Questa facoltà è diversa da quella ammessa dalla legge 186/2004, che pure consente di trattenersi in servizio fino a 70 anni di età ma solo con l'assenso della scuola.
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