Il decreto n. 18 sull'emergenza Covid interviene su numerosi ambiti della previdenza. In particolare, il decreto (art.34) sospende fino al prossimo 1° giugno la decorrenza dei termini di decadenza in corso per diverse pratiche di contributi e di pensioni. L'Inps riporta, nella circolare n. 50 del 4 aprile scorso, prime informazioni sul provvedimento di sospensione e preannuncia ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative. Il settore religioso (parroci, insegnanti di religione, cappellani ecc.) è interessato ad alcuni effetti della sospensione di natura contributiva e pensionistica presso le diverse gestioni dell'Inps, compreso il Fondo Clero sebbene questo non sia citato nella circolare.
Lungo e articolato è l'elenco delle operazioni con l'Inps interessate alla sospensione dei termini di decadenza: dall'avvio delle azioni giudiziarie proposte dagli assicurati fino alle domande di pensione con procedure scadenzate (lavoratori precoci, Ape sociale, inabilità da amianto, lavori gravosi, editoria, conferma dell'invalidità lavorativa ecc.).
Vi rientra inoltre l'accettazione degli oneri per domande di ricongiunzione, di riscatto e di costituzione di rendita vitalizia (legge 1338/1962), che ricade nel periodo 23 febbraio-1°giugno. Pertanto, a partire dal 2 giugno 2020 gli interessati sono rimessi nel termine di accettazione indicato dall'Inps, conservando senza modifiche il diritto alle condizioni del piano originale di ammortamento.
Pur in un costante silenzio dell'Inps riguardo al Fondo Clero, anche la previdenza per i ministri di culto è interessata, come proprio diritto, alla decadenza per eventuali pratiche di contributi, in particolare per riscatti (laurea ecc.) e per ricongiunzioni in corso o da attivare. Si tratta di operazioni contributive riconosciute per effetto dell'art.27 della legge regolatrice del Fondo (n. 903/1974), che recepisce in maniera automatica e diretta tutte le disposizioni di legge che costituiscono un beneficio per gli assicurati alla previdenza generale obbligatoria (Ago).
Cappellani. La sospensione della decadenza disposta dal decreto 18 interessa anche i cappellani di ruolo (assicurati all'ex Inadel) ora in servizio presso enti locali. La sospensione riguarda l'accettazione dei provvedimenti di riscatto utile al trattamento di cessazione dal servizio, sia Tfs sia Tfr.
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