Il "divieto di carta", vanto dell'Inps, colpisce ora le ricongiunzioni di contributi. Da marzo sarà disponibile su Internet la presentazione delle domande di ricongiunzione presso queste gestioni: 1) Fondo pensioni lavoratori dipendenti; 2) Fondo di quiescenza Poste; 3) Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato; 4) Casse di previdenza dei liberi professionisti. Il nuovo servizio diventerà esclusivo dal 16 marzo, data dalla quale si dovrà utilizzare uno dei consueti canali, cioè il sito Internet dell'Inps, gli enti di patronato, il telefono (803164 gratuito oppure 06.164164 a tariffa dell'operatore).Clero escluso. L'Inps esclude tuttavia dalle ricongiunzioni contributive i ministri assicurati nel Fondo Inps per il clero, poiché la legge 903 del 1973 stabilisce che i contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati nell'assicurazione generale o altre gestioni previdenziali.La legge è chiara, com'è altrettanto chiaro uno spiacevole infortunio dell'istituto di previdenza. La legge che ha introdotto le ricongiunzioni di contributi, n. 29 del 7 febbraio 1979, è infatti posteriore di ben sei anni a quella del Fondo Clero del 1973. Dunque il legislatore della previdenza dei sacerdoti, nell'inserire il divieto di cumulo, non poteva riferirsi alla ricongiunzione di contributi introdotta solo dal 1979. E l'Inps non può ignorare che qualsiasi legge successiva modifica la precedente, a meno che non sia espressamente inserita una eccezione. Anche la "totalizzazione", regolarmente in vigore nel Fondo, conferma il disguido interpretativo dell'Inps.L'antico divieto di cumulo nella legge per i sacerdoti ha dunque un altro significato. Nel 1973 è apparsa per la prima volta una previdenza riservata ai ministri di culto, molti dei quali, accanto all'esercizio del ministero, svolgono un'altra attività regolata da norme civilistiche (lavoro dipendente, autonomo, professionale). Il legislatore dell'epoca ha quindi voluto risolvere in partenza eventuali dubbi o pretese degli interessati. Ha chiarito così che il sacerdote non può addizionare i contributi da attività lavorativa con quelli contemporanei versati come ministro di culto e viceversa.L'Inps, contrario alle ricongiunzioni per i sacerdoti, persiste anche nel disattendere diverse sentenze della Corte di Cassazione sez. Lavoro, emesse tra il 1995 e il 2006, univoche nel collocare il Fondo clero "dentro" e non "a parte" della previdenza generale, con pieni diritti ed obblighi alla pari delle altre gestioni. Ha aggiunto la Cassazione che una mancanza nel sistema di indicazioni esplicite sulla legge del Fondo Clero «non è interpretabile in senso restrittivo».
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: