Il rispetto e la tutela dell'ambiente, le agevolazioni per la salute e il benessere dei lavoratori sono stati motivo di diversi provvedimenti adottati già da alcuni anni in vari settori della previdenza sociale. Modeste o più importanti misure (come la difesa dall'esposizione all'amianto grazie alle agevolazioni dell'Inps e dell'Inail per i lavoratori colpiti dalle patologie correlate al pericoloso minerale) concorrono al progressivo miglioramento degli ambienti della vita quotidiana e del lavoro.
Lo stesso Istituto di previdenza ha adottato quest'anno un suo standard ecologico, trasformando il parco delle autovetture di servizio con motore tradizionale con nuove vetture elettriche o ibride. Ma, ancor prima, ha avviato una rilevazione in tempo reale dei consumi di carta e di inchiostro, con notevoli risultati grazie anche all'utilizzo esclusivo dei canali telematici nei suoi rapporti con i cittadini.
Ora anche il tema della mobilità urbana e dell'uso dei mezzi di trasporto si fa strada nelle assicurazioni sociali, grazie ad una innovativa sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 21516 del 31 agosto scorso. Riguarda, in particolare, gli infortuni detti "in itinere" a causa di incidenti che avvengono nel tragitto casa-lavoro. La tutela assicurativa dell'Inail, che interviene in queste situazioni per i danni subiti dal lavoratore, contemplava finora, oltre al percorso a piedi, anche l'utilizzo dei mezzi di trasporto privato, purché reso necessario dalle situazioni locali, come l'assenza di mezzi pubblici, gli orari di linea incompatibili con i tempi del lavoro, ma anche quando la deambulazione verso il posto di lavoro è motivo di pena e di fatica oltre che di rischio per l'integrità psicofisica del lavoratore.
Con la nuova sentenza la Cassazione riconosce la validità dell'assicurazione Inail anche quando il lavoratore utilizza, come mezzo di trasporto privato, una semplice bicicletta. Le due ruote sono state finora relegate, ai fini Inail, fra i mezzi di svago e di benessere, in ogni caso estranei ai rapporti di lavoro. I giudici si sono invece ispirati alla legge 221 del 2015 che ha introdotto nuove misure per una maggiore sostenibilità ambientale e che ha fatto espresso riferimento all'uso del "velocipede". La bicicletta e gli altri mezzi non inquinanti hanno assunto maggiore rilievo grazie ai riflessi sull'ambiente connessi alla mobilità sostenibile. In questo contesto l'utilizzo della bicicletta come mezzo privato ecologico per raggiungere il posto di lavoro deve considerarsi sempre "necessitato", rispettando in tal modo il requisito richiesto per la tutela infortuni dell'Inail.
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