Tra chiusure, sospensioni, congedi ed altri sconvolgimenti da Covid, le ferie di questa estate si pre-sentano con diverse singolarità. La situazione emergenziale ha infatti suggerito di considerare come ferie i giorni di chiusura dell'azienda oppure le giornate di permessi (Dpcm dell'8 marzo scor-so). Il monte ferie maturate, o ancora da maturare 2020, è stato in genere intaccato contro le aspettative degli interessati.
È poi intervenuta la novità dei congedi straordinari Covid. L'Inps ha precisato (msg. 1621/2020) che, presenti entrambi i genitori lavoratori, le ferie di un genitore non impediscono che negli stessi giorni l'altro genitore possa fruire contemporaneamente dei congedi Covid, nel limite individuale e di coppia fino a 30 giorni ed entro il 31 luglio.
Il diritto alle ferie non è infatti intaccato né dai nuovi congedi né da quelli ordinari. Lo conferma l'Inps (circ. 73/2020) anche nel regolare l'attribuzione dei nuovi bonus per servizi di babysitter, di centri estivi ecc. ai lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e sanitari, di 1.200/2.000 euro secondo la categoria. Questi bonus sono incompatibili con i congedi Covid ma, diversamente, spettano anche ai genitori che entrambi lavorano da casa (lavoro agile) oppure siano in ferie o in congedo di maternità o in congedo parentale.
Licenziamenti. È regola scolastica che le ferie sono un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore dipendente, pubblico o privato, italiano o straniero, tanto da non essere neppure monetizzabili salvo in alcune limitate e oggettive situazioni (malattia, infortunio, cessazione del rapporto di lavoro ecc.). Le ferie si maturano e si utilizzano fin quando dura il rapporto di lavoro. Questo criterio, da tempo consolidato, è stato messo in discussione dalla Corte di giustizia della UE (causa C-37/19) per una situazione che in tempi di Covid, e non solo, va tenuta in considerazione, anche per un probabile aggiornamento delle norme in corso. Ad un lavoratore irregolarmente licenziato e poi reintegrato la Corte ha riconosciuto la maturazione delle ferie (oppure dell'indennità sostitutiva) anche nel periodo intermedio non lavorato. Il motivo, esposto nella sentenza, è che le interruzioni di periodi lavorativi di qualsiasi natura, purchè non dipendenti da una responsabilità del lavoratore, sono ugualmente coperti dal diritto alle ferie.
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