Ai lavoratori sordomuti ed invalidi per qualsiasi causa (invalidità civile, di guerra ecc.) la finanziaria 2001 ha concesso un bonus contributivo di 2 mesi per ogni anno di servizio effettivo presso pubbliche amministrazioni, aziende o cooperative, utile per migliorare il rispettivo pensionamento.
Sugli effetti di questa agevolazione sono sorte di recente alcune perplessità, particolarmente in ambiti sindacali. Il bonus sarebbe, cioè, meno favorevole del previsto, poiché potrebbe essere utilizzato solo per il diritto alla pensione e non inciderebbe sulla misura delle rate in pagamento. Le possibili apprensioni degli invalidi interessati sono invece chiaramente cancellate dalla legge finanziaria (art. 80, terzo comma): «il bonus è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva». La disposizione di legge, innanzi tutto, limita il bonus al campo delle pensioni; non è utilizzabile, ad esempio, per il diritto alla contribuzione volontaria oppure per i trasferimenti di contributi da un ente ad un altro. Chiarito questo, è pacifico che il bonus è utile per il diritto alla pensione ma ha effetti anche sulla misura della rendita. Si applica, infatti, anche all'«anzianità contributiva», termine che indica il numero di anni di servizio che, come accade per qualsiasi pensione, entrano a far parte del calcolo dell'assegno e che si conclude con l'importo spettante.
Questo è l'intento della legge, né potrebbe essere altrimenti, come è confermato anche dall'Inpdap per le pensioni dei pubblici dipendenti: «il riconoscimento del beneficio di cui trattasi agisce anche sulla misura della pensione, atteso che il dettato normativo contempla espressamente l'incremento dell'anzianità contributiva'» (informativa n. 75 del 27.12.2001). Identica è la posizione dell'Inps nei riguardi dei dipendenti privati: «l'anzianità contributiva è utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva» (circolare n. 29 del 30.1.2002).
L'applicazione dell'agevolazione è già consolidata per i vecchi lavoratori che avranno la pensione retributiva. Sia l'Inps sia l'Inpdap sono tuttora al lavoro per stabilire come il bonus deve agire sulle pensioni da calcolare col sistema «contributivo», un aspetto al quale la legge non fa alcun cenno, particolarmente per il calcolo della pensione. Le procedure di calcolo, in ogni caso, non possono modificare i diritti già stabiliti dalla legge. E i due enti sono in questo concordi.
Riguardo alle condizioni richieste, si ricorda che la decorrenza effettiva del beneficio non può risalire a prima del febbraio 2002. Solo per le pensioni (retributive o contributive) con decorrenza successiva al gennaio 2002 è possibile invocare l'applicazione dell'agevolazione, che può raggiungere al massimo, i cinque anni.
Alla domanda di pensione va allegato il certificato Asl con il grado di invalidità.
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