Esodo di contributi per gli infermieri professionali. L'Inps e l'Enpapi, la cassa di previdenza dei 15 mila infermieri in libera professione, hanno sottoscritto un accordo che regola uno speciale movimento di contributi, utili per la pensione, posseduti dai due enti. Lo scambio interessa i versamenti che gli infermieri hanno effettuato all'Inps oppure all'Enpapi, ma che in realtà erano dovuti all'altro ente. In particolare, l'Enpapi riceve i contributi versati in passato dagli infermieri alla gestione Inps dei co.co.co. sia come professionisti senza cassa sia come collaboratori. Nato come ente di previdenza privato nel nuovo sistema contributivo, l'Enpapi, a partire dal 1996, gestisce l'assicurazione obbligatoria degli infermieri che svolgono la libera professione sia in forma autonoma oppure associata sia in collaborazione. Rientrano quindi nella sua competenza le contribuzioni da attività professionale che in questi anni sono state invece versate all'Inps. Restano quindi confermati alla gestione dei collaboratori i vecchi versamenti per collaborazioni che non rientrano nella competenza dell'Enpapi. L'Inps a sua volta riceve dalla cassa professionale i contributi per attività diverse da quella di infermiere, versate impropriamente all'Enpapi.
Gli eventuali provvedimenti per il recupero di versamenti omessi o parziali, dovuti dai singoli professionisti, sono adottati dall'ente cui spetta la contribuzione nel rispetto delle nuove competenze.
Redditi professionali. Per la prima volta, e negli affanni della ripresa lavorativa, si presenta il 10 settembre un nuovo appuntamento previdenziale degli iscritti Enpapi. Si tratta della scadenza per la comunicazione annuale dei redditi professionali, che ogni anno va effettuata entro il 10 dicembre, ma che a partire da quest'anno viene anticipata al 10 settembre. L'anticipazione permette all'Enpapi di calcolare d'ufficio la misura dei contributi dovuti, sollevando i professionisti da questa laboriosa operazione. La comunicazione dei redditi relativa al 2007 deve riportare il netto professionale ed il volume d'affari lordo ed è obbligatoria per le partite Iva, i collaboratori, i soci di studio professionale o di cooperativa sociale.
In questa occasione è richiesto al professionista di indicare il contributo soggettivo a percentuale che sceglie di versare, in un ventaglio tra il 12% ed il 20%, in aggiunta al contributo minimo. Non è più richiesto invece il versamento contestuale, in un'unica soluzione, delle maggiori somme dovute a saldo, che in precedenza dovevano essere calcolate dall'iscritto e versate entro il 30 settembre. La scadenza del 10 settembre si inserisce nel nuovo calendario di versamenti stabiliti dall'Ente, che diluisce i contributi in sei rate annuali. In questo modo, nel gioco dei pagamenti in acconto e a saldo, la rata finale diventa pari, se non inferiore, a quanto già versato in acconto. Un sollievo professionale non da poco.
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