Il “via libera” (previa verifica) del capo dello Stato alle leggi
martedì 25 giugno 2024
Quando una legge varata dal Parlamento arriva nelle mani del presidente della Repubblica, iniziano verifiche non formali che possono durare sino a 30 giorni, concluse le quali il capo dello Stato “promulga” il provvedimento, ovvero lo valida, ne autorizza la pubblicazione e, dopo 15 giorni, l’esecuzione. Tale potere del presidente della Repubblica è previsto dall’articolo 73 della Costituzione. L’articolo 74 attribuisce inoltre al capo dello Stato la possibilità di chiedere al Parlamento, per una sola volta, una nuova deliberazione. È quest’ultimo un potere dirompente che gli inquilini del Colle utilizzano raramente.
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