Il rebus delle rette del seminario escluse dalle detrazioni del 730
martedì 8 aprile 2025
I
l 730 precompilato, utilizzato per la dichiarazione dei redditi da un numero di contribuenti in costante crescita, è distante anni luce dall’antico 740, il modulo “lunare” (l’incisiva definizione dell’ex presidente Scalfaro) che ha sfinito generazioni di lavoratori e di commercialisti. Di massima il 730 corrente non si discosta dalle sue precedenti edizioni, tuttavia di volta in volta viene ampliato con nuovi dati e notizie, specchio delle turbolenze del fisco e dei mutamenti sociali. Tra le istruzioni analitiche dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del 730 trovano un’ampia esposizione gli oneri sostenuti dalle famiglie per l’istruzione e gli studi dei figli a carico. Oneri che nel 730 vengono esposti nel Quadro E, ai righi E8 e E10. Entrambi danno diritto alla detrazione dalle imposte del 19%. Con appositi codici, in E8 si indicano le spese generali di istruzione sostenute per la frequenza di scuole statali (al massimo per 800 euro) e in E10 quelle per la frequenza di corsi universitari presso università statali e non statali (queste con importi mas-simi stabiliti ogni anno e diversi per zona geografica e per area disciplinare). L’apparente semplicità delle istruzioni al 730 genera invece alcune difficoltà nel caso dei seminaristi interessati agli oneri per l’istruzione di tipo universitario. La scelta personale per una carriera ecclesiastica non si distingue da quella di chi frequenta gli atenei italiani. Le leggi 121/1985 e 184/97 operano il riconoscimento agli effetti civili dei titoli accademici (baccalaureato, licenza, dottorato) rilasciati dalle università pontificie ed altri istituti della Chiesa, le cui spese rientrano quindi fra quelle del rigo E10. Tuttavia gli ospiti di un seminario religioso possono sostenere una retta comprensiva, tutta o in parte, della spesa per la frequenza dei corsi accademici ecclesiastici (come nel caso della cortese lettrice B.F di Pordenone). Si ritiene che l’istituzione non possa esimersi dal certificare quanto, all’interno della retta, sia eventualmente riscosso a titolo “studi”(e quindi detraibile) da altre voci proprie della struttura. Il possesso di ogni titolo accademico dà diritto al riscatto utile per la futura pensione. Una opportunità riconosciuta a tutti i lavoratori senza distinzioni, ma per gli iscritti al Fondo Clero preclusa da una rigida interpretazione dell’Inps. © riproduzione riservata
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