Considerato il perdurare di uno stato di emergenza, il decreto "Cura Italia" (il n. 18 di marzo scorso) ha stabilito un nuovo calendario per la presentazione del 730. La scadenza per il modello del 2020 era stata stabilita inizialmente per il 23 luglio. Il decreto ha rinviato questo termine al prossimo 30 settembre.
I sacerdoti che indicano nel 730 l'Inps come sostituto d'imposta, riceveranno dall'Istituto di previdenza i conguagli fiscali, a credito o a debito, derivanti dal 730. Tuttavia gli interessati possono già verificare il risultato contabile della propria dichiarazione accedendo, col codice Pin nel sito dell'ente, al servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino". Lo stesso servizio è disponibile anche nell'app "Inps Mobile" scaricabile da Play Store o Apple Store.
Attraverso questi collegamenti è possibile consultare i dati finali del 730, all'interno di una importante innovazione. Da quest'anno infatti l'Inps riceverà tutti i dati finali dei 730 esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate, mentre sono aboliti nello stesso tempo gli analoghi invii telematici effettuati dai Caf e dai professionisti abilitati. Pertanto attraverso il servizio di assistenza online, su sito o app dell'Inps, si può verificare quando l'Agenzia ha trasmesso all'Inps i dati del proprio 730, con il dettaglio dei relativi importi. Inoltre lo stesso servizio dà conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni Inps percepite, con le trattenute o i rimborsi immessi nelle prossime rate mensili.
A partire dal 15 luglio è attiva, in particolare, una funzione che consente di trasmettere online, entro la nuova scadenza del 10 ottobre 2020, l'eventuale richiesta all'Inps di annullare o di variare la seconda rata dell'Irpef quando dovuta. In ogni caso la rateazione degli importi a debito deve concludersi obbligatoriamente entro il mese di novembre; e tuttavia l'Inps non garantisce il numero di rate scelto dal dichiarante.
L'Istituto chiarisce infine che potrà gestire le risultanze del 730 solo se il dichiarante percepisce nel 2020 una prestazione soggetta all'Irpef, come una pensione di vecchiaia, di riversibilità, una Naspi ecc. Diversamente, non può agire quando il dichiarante sia beneficiario solo di una prestazione assistenziale (assegno sociale, bonus bebè, bonus baby sitter ecc.) anche se ha ricevuto una CU per l'anno precedente.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: