Tra i numerosi tagli alla spesa pubblica, previsti dalla prossima Legge di stabilità (la Finanziaria 2012), è scomparsa la riduzione dei buoni pasto ai dipendenti statali, presente in una prima bozza della legge, che aveva prodotto immediate ed accese proteste sindacali. Una nota ufficiale della Presidenza del Consiglio ha smentito ogni modifica al sistema dei ticket restaurant, così come regolato dai contratti di lavoro in corso. Si è così evitata l'ennesima misura restrittiva al trattamento economico dei dipendenti pubblici, in aggiunta al blocco degli stipendi, imposto fino al 2014 dalla legge 122 di luglio 2010.
Il fermo delle retribuzioni durerà dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013 e sarà applicato su tutti gli adeguamenti dello stipendio, senza alcun recupero degli aumenti che sarebbero avvenuti nel triennio, anche se riferibili alla progressione automatica della retribuzione per classi e scatti. Subisce lo stop tutto il personale, non contrattualizzato, appartenente al settore pubblico (magistratura, avvocatura, forze armate, polizia, diplomatici, prefetti, professori universitari, borsa). La maturazione degli adeguamenti subisce quindi uno slittamento di tre anni.
Riflessi sulla pensione. Il blocco degli stipendi congela la base imponibile della retribuzione. Nel triennio, i contributi dovuti e versati dalle varie amministrazioni saranno quindi corrispondenti alle retribuzioni effettivamente pagate. Di riflesso, rallenta l'accrescimento dei contributi personali utili per la pensione. Una perdita, diversa caso per caso, ma particolarmente incisiva per il personale che raggiunge il pensionamento nel corso del triennio.
La carriera. Durante lo stop, prosegue lo sviluppo di carriera dei dipendenti pubblici, ma – precisa la legge – esclusivamente ai fini giuridici. Questa limitazione si applica anche al personale contrattualizzato interessato sia agli avanzamenti sia al passaggio ad altre aree. In sostanza si acquisisce la promozione per la posizione o la qualifica superiore ma la relativa remunerazione sarà corrisposta solo dal 2014 in poi. Poiché l'avanzamento è solo giuridico, e non ha effetti sulla retribuzione, non si produce alcun incremento di contributi, per cui i versamenti delle amministrazioni devono corrispondere agli stipendi di fatto corrisposti. Viene meno quindi la copertura della previdenza sulla quota di stipendio collegata alla promozione e la pensione subisce una corrispondente perdita.
L'Inpdap segnala che, in analoga situazione, la legge ha invece stabilito il versamento intero dei contributi anche sulla parte tagliata dello stipendio. Si tratta delle retribuzioni oltre i 90mila euro lordi, che vengono ridotte del 5% fino a 150mila euro, e ridotte del 10% sugli importi superiori. Queste riduzioni non incidono sui relativi trattamenti di pensione, che saranno calcolati sull'intero trattamento economico, anche se la retribuzione di risultato viene liquidata l'anno successivo.
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