Sta suscitando interesse, al di là delle Alpi, una decisione del Consiglio costituzionale francese che, da un lato, ha dichiarato incostituzionale la normativa in tema di reato di favoreggiamento del soggiorno irregolare di uno straniero in Francia, nella parte in cui limitava l'esimente dei motivi umanitari al solo aiuto al soggiorno e non anche alla circolazione sul territorio nazionale e, dall'altro, ha interpretato estensivamente l'esimente stessa come riferita a qualunque atto di aiuto posto in essere per tali motivi.
A fondamento della pronuncia il Conseil ha indicato il principio («à valeur constitutionnelle») di fraternità, fondato su tre disposizioni costituzionali, tra cui l'art. 1, che la include nel motto della Repubblica. Tale decisione ha suscitato molti consensi e anche vivaci dissensi, questi ultimi talvolta un po' sopra le righe: si è parlato di «colpo di Stato» e di ennesimo episodio 'di «governo dei giudici», ignorando peraltro che il Conseil ha operato un bilanciamento attento tra il principio di fraternità e l'obiettivo, anch'esso di valenza costituzionale, di tutela dell'ordine pubblico, e ha chiarito bene la distinzione tra il profilo di opportunità delle scelte in tema di migrazioni (che spettano al legislatore) e il profilo della valutazione della conciliazione equilibrata tra quel principio e quell'obiettivo, che spetta al giudice costituzionale. Così pure, qualche voce ha contestato la riferibilità ai non cittadini della nozione di fraternità, dimenticando sia che alle origini stesse della nozione di cittadinanza c'è una componente di inclusione e coesione sociale, sia che la nozione di fraternità appartiene al bagaglio culturale tanto della tradizione ebraico-cristiana, quanto di quella illuministica.
La decisione, sottolineata peraltro quasi solo da Avvenire, ha avuto sinora scarsa eco in Italia (si segnala peraltro una breve nota dell'Unione delle camere penali), il che è abbastanza singolare, non soltanto perché i casi da cui essa è originata si riferivano a noti fatti di aiuto ai migranti alla frontiera di Ventimiglia, ma anche perché, sia pure in un contesto costituzionale e legislativo diverso, si è posto e si pone il problema dell'ampiezza della cosiddetta scriminante umanitaria. Inoltre, non va dimenticato che la nostra Corte costituzionale – la quale ha da tempo affermato che, in materia di immigrazione, il legislatore gode di ampia discrezionalità nel bilanciare tra le ragioni della solidarietà e quelle «di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri» – ha pure chiarito, in tema di diritti inviolabili, che essi spettano ai singoli in quanto esseri umani (si vedano, ad esempio, le sentt. n. 249 e 250 del 2010). Insomma, anche da noi la fraternità non è soltanto un motto, ma un vero e proprio principio costituzionale.
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