Con una cadenza impietosa, ogni 18 mesi il Fondo clero presenta ai suoi iscritti, ministri di culto cattolici o di altre confessioni, un conto più salato. Come ha voluto la piccola riforma in vigore dal 2000, la previdenza dei sacerdoti deve raggiungere un requisito minimo più alto, 20 anni di contributi, necessario per ottenere la pensione di vecchiaia e dopo aver compiuto l'età di 68 anni. La riforma ha voluto però distanziare l'aumento del requisito in periodi di 18 mesi, cioè di un anno e mezzo, che costituiscono i gradini di una scala, tutta da percorrere per poter maturare la pensione. Questo percorso terminerà nel 2013, quando per la pensione saranno richiesti i 20 anni di contributi, alla pari con tutte le altre categorie di lavoratori.
Mirando a questo traguardo, la legge ha disposto che fino a tutto questo mese è sufficiente aver versato almeno 16 anni di contributi necessari per la pensione, ma dal 1° gennaio 2009 il minimo di versamenti sale alla quota intermedia di 17 anni.
Nella vita sacerdotale, che normalmente si snoda su un arco temporale di più di quaranta anni, il requisito minimo di 16, di 17 o di 20 anni di contributi, non fa una grande differenza. Il minimo per la pensione, in genere, viene comodamente raggiunto da tutti, anzi largamente superato. Può incidere invece per un ristretto numero di sacerdoti, pervenuti al Fondo clero come vocazioni in età adulta oppure come ex membri di ordini religiosi che transitano nel clero diocesano. Solo per questi ministri, i 17 anni possono realmente costituire una meta faticosa.
La differenza di un anno in più sulle prossime pensioni si traduce tuttavia, e per tutti indistintamente, in un minore importo della rata mensile. La perdita si collega al sistema delle maggiorazioni sulla pensione che spettano dopo aver maturato i versamenti minimi. Nel 2009, le maggiorazioni registrano la perdita di un anno e quindi un minore importo mensile di 5,46 euro, pari a 70,98 euro l'anno. Subisce la perdita anche chi matura la pensione a 65 anni di età e 40 di contributi.
Eccezioni. Ferma restando l'età pensionabile per tutti a 68 anni, la legge ha dovuto prevedere alcune eccezioni all'aumento dei contributi, eccezioni identiche a quelle a suo tempo riconosciute ai lavoratori dipendenti:
1) sacerdoti (laicizzati e sacerdoti in missione all'estero in anni anteriori al 2000) che hanno chiesto, entro il 30 novembre 1999, di pagare i contributi volontari nel Fondo clero, anche se non hanno poi effettuato alcun versamento. Ad essi sono richiesti 10 anni di contributi minimi e 68 di età.
2) vocazioni adulte e religiosi (ordinati o consacrati vescovi), transitati nel clero secolare, che nel 1999 avevano un'età prossima a 66 anni. Nella loro situazione, pur rincorrendoli, non potrebbero mai raggiungere entro il 2013 i requisiti più elevati.
3) sacerdoti che al 31 dicembre 1999 erano in possesso dei vecchi requisiti di età e di contribuzione, cioè 65 anni di età e 10 di contributi.
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