A partire da questo mese, la nuova legge finanziaria riduce dell'1% i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro. Il provvedimento si colloca nel quadro di armonizzazione delle diverse forme assicurative e di riduzione del carico contributivo in tutti i settori dell'economia. La legge prevede che la riduzione del punto percentuale si applichi, in via principale, al contributo dovuto alla Cassa assegni familiari (Cuaf). In caso di eventuali residui, il taglio si estende ad altre contribuzioni, in particolare alla maternità ed alla disoccupazione e con esclusione del Tfr.
La circolare dell'Inps n. 3 del 5 gennaio scorso precisa che beneficiano della riduzione solo i datori di lavoro che operano con il sistema Dm10. Sono invece esclusi dalla riduzione i datori di lavoro e gli enti che non versano alla Cassa assegni familiari (Cuaf).
Ostacoli alla riduzione. Per il vasto mondo degli enti religiosi, il beneficio della legge trova purtroppo un'applicazione del tutto residua. L'assenza di fini di lucro, che in genere caratterizza l'attività di tutti gli enti religiosi, costituisce un ostacolo perché gli stessi enti possano beneficiare della riduzione del costo del lavoro.
Secondo le norme della Cassa, gli istituti, gli enti, i presìdi delle Asl sono esonerati dalle norme sugli assegni familiari, qualora non abbiano fini di lucro, a condizione che assicurino trattamenti di famiglia ai propri dipendenti non inferiori a quelli erogati dall'Inps agli assicurati. L'esonero si applica espressamente a:
a) enti ecclesiastici ed altre istituzioni private che, per statuto, esercitano l'attività ospedaliera, anche in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale;
b) enti (convenzionati e non convenzionati con le Asl) che offrono prestazioni di assistenza e beneficenza pubbliche. Vi rientrano quindi, le case di ricovero per anziani, le mense per i poveri, i convitti e le colonie per minori, gli asili nido, le scuole materne, gli orfanotrofi, le opere pie, gli istituti per invalidi, le associazioni di pronto soccorso, ogni altro ente che eroghi per statuto prestazioni di assistenza sociale.
Il caso IPAB. Per quanto riguarda le Ipab, il beneficio della riduzione nei loro confronti è sempre escluso, indipendentemente dal regime previdenziale scelto dai singoli dipendenti in occasione della eventuale privatizzazione. Se tutta o parte dell'Ipab risulta inquadrata presso l'Inpdap, si applica il regime delle amministrazioni dello Stato, anche queste tutte escluse dalla riduzione; se invece tutta o parte dell'Ipab è stata, con la privatizzazione, inquadrata presso l'Inps si applica l'esclusione prevista dalla Cuaf.
Riduzione intera. Il taglio dei contributi spetta invece di diritto anche agli enti ecclesiastici che, svolgendo attività esterne secondo le regole proprie del mercato, e quindi con fini di lucro, abbiano attivato presso l'Inps una posizione contributiva in uno dei settori industria, artigianato, commercio, attività varie.
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