Sono "organizzazioni di tendenza" i partiti, i sindacati, i circoli culturali, le strutture religiose, le parrocchie e tutte le altre forme associative connotate da un marcato indirizzo ideologico e dall'assenza di un fine di lucro. Le strutture che presentano queste caratteristiche sostanziali godono di una particolare protezione legislativa. La legge 108/1990 esclude le organizzazioni di tendenza dall'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che stabilisce il divieto di licenziamento in assenza di giusta causa. Le parrocchie, ad esempio, non possono licenziare un dipendente solo per un motivo ideologico, come una manifestazione di idee contraria ai principi cattolici. Il divieto di licenziamento si applica " come più volte ha precisato la Corte di Cassazione (v. sent. 5401/2003) " solo per i lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, escludendo quindi i dipendenti incaricati di mansioni neutre. Questa materia, per sua natura, non appare tuttavia assoggettabile a criteri assoluti e vincolanti.
Per la prima volta, il 23 settembre scorso, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha potuto pronunciarsi sul contrasto tra organismi di tendenza e i rispettivi dipendenti, per motivi legati alla loro vita privata (sentenze n. 1620/03 e n. 425/03).
L'organista. Una parrocchia cattolica di Essen ha licenziato il proprio organista a causa della sua relazione extraconiugale, avviata in seguito al fallimento del matrimonio. Secondo la Corte europea, con la firma del contratto di lavoro, il dipendente accetta di tenere un comportamento leale verso la Chiesa cattolica, con una possibile limitazione del proprio diritto ad una vita privata. Una limitazione di evidente carattere eccezionale, valida solo se liberamente accettata, ma non valida " argomenta la Corte " fino al punto di obbligare l'organista a vivere in astinenza in caso di divorzio. La parrocchia ha quindi violato l'art. 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo ed è obbligata al reintegro del posto di lavoro.
Il "Pr". Parallela alla vicenda dell'organista, quella del responsabile delle pubbliche relazioni per l'Europa, incaricato dalla chiesa mormone (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni) e licenziato per analoghi problemi matrimoniali. In questo caso, però, " ha osservato la Corte " la fedeltà al vincolo coniugale assume una particolare importanza per la chiesa di appartenenza. Appare quindi giustificato il licenziamento del "Pr", divenuto necessario per preservare la credibilità della chiesa mormone, aggravato peraltro dalla delicata mansione di rappresentante per le pubbliche relazioni.
Enti italiani. Valgono anche per le strutture religiose le nuove norme sui licenziamenti stabilite dal "collegato lavoro" in esame al Senato. Sono 60 i giorni a disposizione del dipendente per l'impugnazione e 270 per il ricorso in tribunale, anche se il licenziamento non è valido oppure privo di un giustificato motivo.
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