A pochi giorni dal 15 aprile, data entro la quale i docenti di religione possono presentare una domanda di mobilità per l'anno scolastico 2008/2009, è sceso in pista il Ministero dell'Istruzione con una nota di chiarimenti (n. 5046), considerando che è la prima volta che questi docenti vengono coinvolti in operazioni di mobilità.
La nota ministeriale spazia su numerose precisazioni relative ai titoli e ai servizi valutabili per la formazione delle graduatorie per il trasferimento, oltre che all'interno della stessa diocesi, a una scuola in un'altra diocesi oppure in un settore formativo diverso dall'insegnamento della religione. Il Ministero precisa, in primo luogo, che la domanda di mobilità è una facoltà riconosciuta agli insegnanti e, quindi, deve essere presentata solo da coloro che sono intenzionati ad ottenere un trasferimento in altra diocesi o il passaggio ad un altro settore formativo.
Inoltre, tutta la modulistica predisposta per l'occasione, contiene numerosi refusi, omissioni e inesattezze varie, essendo stata disegnata sulla falsariga dei moduli per la mobilità in uso per gli altri dipendenti di ruolo, i quali presentano invece altre caratteristiche ed esigenze. In diversi casi, ad esempio, non è stata citata la precedenza prevista per il personale con disabilità. Riguardo ai titoli accademici richiesti, la nota del Ministero indica che sono valutabili, in generale, tutti i titoli accademici (di durata annuale o biennale, secondo i casi) conseguiti presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio. Per i docenti di scuola secondaria, il diploma di laurea ed il titolo accademico in materia religiosa non possono essere valutati separatamente ma costituiscono un insieme per l'accesso al ruolo. È invece previsto un punteggio aggiuntivo per l'insegnamento in scuole di montagna o in piccole isole.
Pagamento pensioni. I docenti di religione in pensione e gli altri pensionati dell'Inpdap dovranno utilizzare nuovi moduli (rielaborati su indicazioni della Banca d'Italia e di Poste Italiane) per ottenere l'accredito della pensione su un conto corrente bancario oppure su conto Banco Posta o su libretto di risparmio postale. In particolare, è richiesta la compilazione in caso di nuove domiciliazioni ed altre variazioni (revoche, passaggio da un istituto bancario a un altro, cambiamento del numero di conto corrente nell'ambito della stessa banca, chiusura conto ecc.). I modelli in questione non dovranno più recare il visto di conferma della banca o della posta ma dovranno essere compilati direttamente dagli interessati ed inviati alla sede Inpdap.
Inoltre, gli eventuali contitolari del conto corrente o del libretto devono dichiarare di impegnarsi a non prelevare ed a restituire all'Inpdap i ratei di pensione non dovuti, autorizzando nello stesso tempo la banca o la posta a stornare le somme indebite a richiesta dell'Istituto.
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