Monaci e suore hanno diritto all'assegno sociale allo scoccare dei 67 anni di età, requisito anagrafico aggiornato alla speranza di vita e di recente confermato dall'Inps (circ. 197/2021). L'assegno è una provvidenza insostituibile nel sostentamento delle case religiose, per l'accentuato invecchiamento del settore, ma anche per il freno del Covid all'ospitalità nelle foresterie e alla vendita di oggetti dell'artigianato religioso.
Sull'assegno, modesto ma sicuro, si appuntano pertanto i programmi dei responsabili delle case religiose. L'importo mensile, in riscossione in quest'anno e adeguato al costo della vita, è di 467,65 euro. Per l'intero anno (13 mensilità) si riscuotono 6.079,45 euro.
Tuttavia, premessa l'assenza di redditi personali che naturalmente comporta il voto di povertà, ai religiosi (come gli altri interessati all'assegno) è richiesto anche il soggiorno legale e continuativo in Italia da almeno dieci anni. L'assegno infatti è un trattamento assistenziale istituito dalla previdenza italiana per i suoi cittadini e non può essere quindi riscosso all'estero ("esportato"). Tuttavia se il titolare soggiorna all'estero per un tempo superiore a 29 giorni il pagamento dell'assegno viene sospeso e poi revocato dopo il decorso di un anno dalla sospensione, previa verifica della effettiva permanenza all'estero.
I trasferimenti di religiosi dalla dimora in Italia in altra struttura all'estero dell'Ordine o della Congregazione (benchè oltre i 67 anni di età) richiedono pertanto una attenta osservanza del requisito della residenza in Italia. Costituisce infatti un reato penale la percezione dell'assegno sociale durante il trasferimento all'estero e non comunicato all'Inps. Al reato non si applica la pena prescritta della reclusione solo quando l'importo indebitamente riscosso non supera 4.000 euro. La pena, entro questo limite, è sostituita da una sanzione amministrativa minima di 5.164 euro e comunque non oltre il triplo del beneficio. Responsabile della (in)osservanza della comunicazione all'Inps sul trasferimento all'estero è formalmente solo la persona titolare dell'assegno. L'obbligo non ricade sulla struttura religiosa di appartenenza, anche quando, come è consentito dall'Inps, la riscossione mensile dell'assegno dei religiosi avviene in forma cumulativa tramite il superiore (o altro) delegato.
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