Il 2016 è anno di svolta per il mondo delle collaborazioni. Si stringe il cerchio sulle false collaborazioni, scattano nuovi rincari sui contributi Inps, ma si allarga il ventaglio delle prestazioni della previdenza.Dal 1° gennaio si trasformano direttamente in lavoro subordinato le collaborazioni che richiedono prestazioni esclusivamente personali e continuative (ex co.co.pro.) ma che nella realtà sono organizzate dal committente quanto ai tempi e al luogo dell'attività. Transitando nel regime del lavoro subordinato, gli ex collaboratori, uomini e donne, beneficiano di tutti i trattamenti e delle tutele che spettano ai lavoratori dipendentiSono escluse dal nuovo regime le collaborazioni disciplinate da contratti collettivi (ad esempio i call center), i rapporti con associazioni sportive, le attività degli iscritti in Albi professionali, le partecipazioni a consigli o comitati ecc. Anche i collaboratori con una pensione di vecchiaia, che hanno sempre beneficiato di un trattamento di favore, sono ora soggetti alla nuova impostazione. Queste disposizioni troveranno più chiare indicazioni in occasione della prevista modifica del Codice di procedura civile (art. 409).Sanatoria. Per committenti e collaboratori con partita Iva si apre la possibilità di stabilizzare il rapporto in corso (di fatto subordinato) trasformandolo in contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato. Una conciliazione a chiusura del passato, con non pochi vantaggi, e con una sanatoria totale sui relativi illeciti amministrativi, fiscali e contributivi.Maternità. La nuova legge di stabilità ha confermato anche per il 2016 la facoltà della madre lavoratrice di utilizzare, dopo il congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, i voucher per una baby sitter oppure per un nido pubblico o accreditato. I "bonus bebè" sono ora riconosciuti anche alle imprenditrici e alle "lavoratrici autonome", così indicate dalla stessa Stabilità. La dizione della legge include con certezza le lavoratrici dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, ma deve interessare anche le collaboratrici e le professioniste senza cassa di previdenza. Su questa estensione è opportuna tuttavia una conferma ufficiale dall'Inps. Rincaro contributi. Sui compensi dei collaboratori "doc" del 2016 si applica ora l'aliquota del 31,72% (per salire al 32,72 nel 2017 e al 33,72 nel 2018), ma per chi è in possesso di partita Iva la Stabilità ha prorogato il blocco dell'aliquota al 27%. Per i pensionati ed i soggetti ad altra previdenza l'analoga ritenuta sale al 24%. Resta ferma la ripartizione del contributo Inps tra committente e collaboratore (2/3 e 1/3).
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