Colf extraUe, slittano le denunce
mercoledì 8 gennaio 2003
L'imminente scadenza contributiva del 10 gennaio ha creato non poche incertezze nelle famiglie che utilizzano colf e badanti extracomunitarie interessate alla recente sanatoria. Considerando che la firma dei relativi contratti di soggiorno, su convocazione della prefettura, richiederà tempi lunghi, l'Inps ha modificato il suo atteggiamento, inizialmente orientato ad aggiungere alla sanatoria la relativa denuncia previdenziale da effettuarsi entro il 10 gennaio 2003. La situazione aggiornata degli obblighi contributivi è quindi la seguente: a) i datori di lavoro di colf e badanti extracomunitarie, per le quali sia in corso la procedura di regolarizzazione, non sono obbligati a denunciare le lavoratrici all'Inps entro il 10 gennaio. Coloro che rinvieranno la denuncia e il pagamento dei contributi oltre questa data (presumibilmente non prima della convocazione in prefettura) non saranno colpiti dalle sanzioni previste in caso di denuncia ritardata. Il lavoro di fatto di colf e badanti extracomunitarie, dichiarato dalle famiglie col pagamento dell'una tantum, è valido per la previdenza, anche se successivamente interrotto, ed è soggetto agli obblighi contributivi con effetti in ogni caso anteriori al 10 giugno 2002. Di conseguenza, il periodo dall'inizio effettivo del rapporto del lavoro fino a giugno 2002 dovrà essere coperto da contributi in base a prossime comunicazioni dell'Inps, il periodo da giugno a settembre 2002 risulta assolto con la sanatoria, il periodo da settembre fino alla data della denuncia sarà coperto da contribuzione ordinaria a seguito della stessa denuncia. b) è obbligatorio denunciare entro il 10 gennaio i nuovi rapporti di lavoro, iniziati nel corso del quarto trimestre 2002 (da domenica 29 settembre a sabato 28 dicembre 2002), con lavoratori non interessati dalla sanatoria oppure con colf e badanti extracomunitarie per le quali sia stato già firmato in prefettura il contratto di soggiorno. A seguito di questa denuncia, l'Inps invierà a casa del datore di lavoro i nuovi bollettini per i relativi versamenti. Sono esentati dalla denuncia i datori di lavoro che utilizzano una colf assunta tramite una agenzia di lavoro interinale. I relativi adempimenti previdenziali sono tutti e interamente a carico della stessa agenzia. c) devono essere versati entro il 10 gennaio i contributi Inps, in base alle tariffe dello scorso anno, per la colf già regolarmente denunciata all'Inps e che abbia lavorato nel corso del quarto trimestre 2002. Le denunce 2003. Le nuove denunce per qualsiasi lavoratore domestico devono essere effettuate sul modulo LD09 in una nuova versione, disponibile presso i vari uffici dell'Istituto oppure direttamente scaricabile dalla sezione "Moduli" del sito Internet www.inps.it (in versione PDF editabile). Oltre alla stampa del modulo, anche la denuncia può essere effettuata via Internet, allo stesso sito. In alternativa è inoltre utilizzabile il servizio telefonico 164.64.
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