Si sta diffondendo in diverse città la "badante di condominio". È una figura a metà tra la classica badante/colf per l'assistenza ai singoli e alle famiglie ed una comune lavoratrice dipendente di condominio. Non è una novità che il lavoro di tipo domestico sia riconosciuto anche in ambiti diversi dai nuclei familiari. È dal 1989 l'estensione alle forme di vita collettiva (seminari, strutture militari, ecc.) e dal 2008 possono essere considerate sedi di lavoro domestico anche le associazioni, le fondazioni e gli enti del volontariato che abbiano la qualifica di onlus. Il condominio rappresenta quindi una novità ma non ancora completamente definita.La badante di condominio è definita come "assistente condominiale" nel contratto dei dipendenti da proprietari di fabbricati, con mansioni relative alla vita familiare dei condomini. E come "badante condominiale" appare anche nel contratto per gli studi di amministrazione condominiale, che attualmente è in fase di rinnovo.Rapporto di lavoro. L'assunzione della lavoratrice è effettuata dall'amministratore quale rappresentante del condominio. Il rapporto di lavoro segue la normale gestione di un lavoratore dipendente e non quella di un lavoratore domestico. I singoli condomini interessati all'assistenza familiare ne usufruiscono grazie alla partecipazione alla spesa comune e, generalmente, secondo turni prestabiliti. Ovviamente qualora un solo condomino oppure una sola famiglia si avvalga dell'assistenza della lavoratrice, il rapporto di lavoro è quello del settore domestico.Le mansioni della badante condominiale sono tuttavia identiche a quelle di una badante interamente impegnata nell'assistenza per una sola famiglia. I contratti condominiali non tengono conto di questa uguaglianza e l'autonomia contrattuale non può essere oltrepassata. Certamente il condominio non può essere assimilato ad una famiglia, ma enti giuridici quali datori di lavoro domestico (caserme, onlus ecc.) sono così riconosciuti dal Ministero del lavoro perchè sono valutate come preminenti le mansioni svolte dalle colf e dalle badanti, del tutto identiche a quelle assegnate in un ambito strettamente familiare. Cucinare, fare la spesa, pulire la casa ecc. sono considerati come servizi alla persona, ed è quindi difficile ammettere differenze relative al luogo di lavoro o alla qualità del datore di lavoro. La diversità che si registra nei contratti condominiali pone quindi il problema di una oggettiva differenza di regolamentazione. Una differenza ancora più stridente qualora insieme alla badante si diffondesse una figura, con contorni più netti, di colf condominiale.
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: