È in corso dal 1° gennaio la nuova assicurazione pensionistica per i lavoratori associati in partecipazione. Particolarmente diffusa fra i commessi di negozi e di centri commerciali e nelle piccole aziende, la figura dell'«associato» è sfuggita finora ad ogni obbligo contributivo, fatta eccezione per la tutela contro gli infortuni imposta da una sentenza della Corte costituzionale del 1992 (n.332).
La legge 326/2003, che accompagna la finanziaria per il 2004, ha pertanto istituito presso l'Inps un'apposita gestione previdenziale, riservata a tutti coloro che, essendo associati ad un'impresa, vi partecipano conferendo solo prestazioni lavorative, i cui compensi sono considerati dal fisco come redditi da lavoro autonomo. Sono esclusi tuttavia gli associati iscritti ad un albo professionale.
I lavoratori con contratto di associazione già in corso hanno tempo per iscriversi all'Inps fino al 31 marzo 2004, indicando il tipo di attività, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio; dal 1° aprile, per i nuovi associati, l'iscrizione dovrà essere contemporanea all'inizio dell'attività lavorativa. La nuova previdenza è soggetta alle stesse regole e modalità in vigore per l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati (co.co.co.) e dei professionisti senza cassa di previdenza.
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Contributi. I contributi si calcolano sui compensi, anche in acconto, dell'attività svolta (corrispondenti alla quota di partecipazione agli utili dell'impresa associante), nella nuova misura, in vigore anche per i collaboratori, del 17, 89%. Questa aliquota va però ripartita per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato (rispettivamente 9,8395% e 8,0505%). Per ottenere la copertura contributiva pari ad un mese intero, l'associato dovrà però rispettare un minimale di reddito, identico a quello stabilito per la gestione dei commercianti. Tocca però all'impresa associante il compito di effettuare materialmente i versamenti, tramite il modello F24, con scadenza il giorno 16 del mese successivo al pagamento dei compensi.
Con l'introduzione dell'Ires, la nuova imposta sul reddito delle società, è stato tra l'altro radicalmente modificato il regime fiscale dei redditi di associazione in partecipazione.
Pensioni. Gli iscritti alla gestione «associati» maturano la pensione di invalidità o di vecchiaia, calcolata col sistema contributivo. L'età pensionabile per quella di vecchiaia, sebbene sia possibile già a 57 anni, è sostanzialmente obbligata a 65 anni.
Salvo aggiustamenti alle nuove disposizioni, l'assicurazione presenta già delle limitazioni oggettivamente ingiustificate. Non è prevista, infatti, alcun tipo di tutela in caso di malattia o di maternità né forme di assegni familiari. E' evidente che la pressione e soprattutto i ricorsi degli interessati avranno facilmente ragione di questa disparità, pur dovendo mettere in conto un aumento dei contributi dello 0,50%.
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