Il 1° settembre 40mila lavoratori della scuola, o poco più, hanno lasciato il servizio, andando a infoltire la già numerosa schiera dei lavoratori in pensione. In prima fila nella fuga dalle cattedre, un piccolo esercito di insegnanti, preoccupate degli annunci sul probabile aumento dell'età pensionabile delle donne, come poi effettivamente avvenuto. Ancora una conferma di come le "voci" che precorrono possibili riforme previdenziali siano deleterie più delle riforme stesse.
I nuovi pensionati, uomini e donne, saranno in parte sostituiti, per il nuovo anno scolastico 2009-2010, da 8.000 docenti assunti a tempo indeterminato e da 8.000 assunzioni di personale tecnico-amministrativo, ripartiti in contingenti provinciali, come dispone un decreto ministeriale del 4 agosto scorso. Dalla prossima settimana i neo pensionati riscuoteranno il primo assegno mensile, che presenta una particolare connotazione.
Differimento. Si tratta del differimento economico, una misura temporanea che colpisce per tutto il 2009 i dipendenti del settore pubblico, imposto dalla legge 133/2008. Anche il personale scolastico attualmente in servizio subisce il differimento una tantum, fino al 1° gennaio 2010, degli aumenti stipendiali già previsti per classi e scatti biennali. La stessa legge " chiarisce l'Inpdap " non ha inciso sugli obblighi contributivi a carico delle varie amministrazioni, e di conseguenza, anche se gli aumenti sono differiti, i contributi dovuti su tali aumenti sono regolarmente confluiti sulle posizioni assicurative dei dipendenti e, a seguire, nel calcolo delle nuove pensioni. Queste, quindi, sono già allineate alla intera contribuzione complessivamente dovuta e maturata dal pensionato. Dal prossimo gennaio saranno messi in linea e pagati gli aumenti effettivi sugli stipendi ai dipendenti in servizio nell'anno 2009, compresi i nuovi pensionati con i relativi ratei individuali. La rideterminazione del trattamento economico complessivo comporta un ricalcolo delle nuove pensioni, appena liquidate, come se il differimento economico non fosse mai avvenuto.
Indennità integrativa. Nello stipendio, preso a base di calcolo delle pensioni, risulta conglobato sin dall'anno 2003 l'importo dell'indennità integrativa speciale. A differenza della quota stipendiale, l'importo dell'indennità integrativa non usufruisce però della maggiorazione del 18% (legge 177/76), in base a vecchie indicazioni della Corte dei Conti. Con successive sentenze la Corte ha assunto posizioni alterne. Come si vede, la situazione che si presenta ai nuovi pensionati della scuola è al momento fluida. Su questo tema, l'Inpdap non può intervenire direttamente, perché bloccato da disposizioni ministeriali. Ai neo pensionati, interessati ad ottenere la maggiorazione del 18% sull'indennità integrativa speciale puntando anche sulle sentenze positive, non resta che ricorrere individualmente alla stessa Corte dei Conti (sezione territoriale della propria sede Inpdap).
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