Prendono il via in questo mese gli assegni di maternità a carattere assistenziale pagati dai Comuni e dall'Inps, diversi dal bonus bebè e da altri aiuti economici alle famiglie.
I Comuni concedono alle donne disoccupate un assegno di maternità di 346,39 euro per cinque mensilità (per complessivi 1.731,95 euro nell'anno) per ogni bambino nato nel 2019, oppure adottato o in affidamento preadottivo. Il beneficio riguarda le famiglie con almeno tre componenti che possiedono redditi non oltre 17.330,01 euro, riferiti ancora al 2019 e calcolati secondo l'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente. L'assegno può essere richiesto dalle cittadine italiane, da quelle dell'Unione europea ed anche da quelle extracomunitarie se sono in possesso della carta di soggiorno. Se la madre è una lavoratrice può chiedere l'assegno solo se non ha diritto all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. E qualora l'importo dell'indennità o della retribuzione sia inferiore all'importo del sussidio, l'interessata può chiedere al Comune, per differenza, l'assegno in misura ridotta. In casi particolari il beneficio spetta al padre del bambino. L'assegno familiare è pagato dal Comune tramite l'Inps a semestri posticipati, entro il 15 luglio ed il 15 gennaio successivo. Eventuali contestazioni sull'attribuzione del sussidio devono essere rivolte al Comune di residenza, per il quale l'Inps svolge un semplice compito di ente pagatore.
Un diverso assegno di maternità per le donne che svolgono lavori atipici e discontinui (collaborazioni, lavori stagionali ecc.) è liquidato dallo Stato tramite l'Inps, per un importo di 2.132,39 euro, non cumulabile con l'assegno del Comune. Anche questo sussidio si riferisce alle nascite avvenute nel 2019, e agli affidamenti preadottivi e alle adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2019.
Entrambi gli assegni vanno richiesti entro sei mesi dalla nascita oppure dall'ingresso del bambino nella famiglia anagrafica.
Isee 2020. Il calcolo dell'Isee è ora agevolato dalla Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) disponibile sul sito dell'Inps con diversi dati già precompilati, ma che il cittadino interessato deve integrare, potendo utilizzare in ogni caso il servizio dei Caf o di altri intermediari autorizzati.
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