P
er i lavoratori assunti dopo il
1996 la liquidazione della pensione deve avvenire tenendo conto di tutti i contributi versati (calcolo contributivo) invece delle ultime retribuzioni percepite (calcolo retributivo). Si può facilmente stimare che, dopo 40 anni di applicazione del nuovo sistema, dal 2036 in poi il contributivo sarà esclusivo e universale, consegnando definitivamente alla storia il sistema retributivo.
Per trasformare il complesso dei contributi personali in rata di pensione, la legge 335/1995 ha previsto l’utilizzo di particolari “coefficienti di trasformazione”, in pratica numeri divisori costruiti sulla base di diversi fattori, come l’età del pensionamento, la prevedibile durata del nuovo assegno ecc. Ovvio che il valore dei coefficienti cambi nel corso del tempo, dovendo seguire le dinamiche statistiche e demografiche che sostengono la previdenza pubblica. La revisione dei coefficienti segue di norma una cadenza biennale e un decreto ministeriale dello scorso novembre ha definito i coefficienti validi per il biennio 2025-2026.
Di fatto il contributivo garantisce a ogni lavoratore esattamente quanto accumulato durante la vita lavorativa, con l’aggiunta di un interesse. Da questo deriva che il coefficiente di trasformazione è più basso per chi va in pensione prima del tempo (riscuotendo la pensione per più anni). Diversamente il coefficiente è più alto per chi attende o matura il suo assegno oltre l’età ordinaria dei 67 anni (riscuotendo il capitale dei suoi contributi per un tempo presumibilmente minore).
L’Istituto di previdenza ha reso noto che le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate ed è quindi possibile procedere ora con la lavorazione delle domande di pensione con decorrenza 2025.
La revisione dei coefficienti non tiene conto tuttavia che l’indicatore più alto per 71 anni di età non è più adeguato. Aumentano infatti gli assegni raggiunti oltre i 71 anni, riscuotendo di fatto un importo minore del dovuto.
Non solo pensioni, ma i coefficienti valgono anche per prestazioni come “opzione donna” oppure il “computo” di altre contribuzioni nella Gestione separata. Inoltre diverse forme di riscatto sono soggette al sistema contributivo e ai nuovi coefficienti. E questo soprattutto quando il riscatto viene richiesto insieme alla domanda di pensione esclusivamente contributiva.
© riproduzione riservata
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: