sabato 2 aprile 2016
COMMENTA E CONDIVIDI
​Caro direttore,
un giudice milanese, affrontando una querelle tra genitori sulla scelta della scuola per il figlio, ha statuito qualche giorno fa: «In linea di principio, nell’ipotesi di conflitto tra i genitori in ordine all’iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzione scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. 10 marzo 2000 n. 62) nonché esplicazione principale del diritto costituzionale alla istruzione (art. 33 comma II cost.)». Peccato che - come anche i sassi (e perfino… i giudici) dovrebbero sapere - l a L. 62/2000 si intitoli "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione"». Ecco come i nemici – per cultura, tradizione, tendenza politica, inerzia, o tutto quanto insieme – del diritto alla libertà educativa arrivano paradossalmente a utilizzare le stesse norme che dovrebbero – almeno sulla carta – garantire la nostra libertà di educatori! Che amarezza.
Giovanni De Marchi, Milano - Presidente Associazione Faes
 
Condivido totalmente la sua amarezza, caro amico. Un giudice non dovrebbe mai costringere la Costituzione e le leggi nelle "scatole" di visioni infondate e sbilenche. Purtroppo, a diverso proposito ma in modo ugualmente sconcertante e fragoroso, continuano ad arrivare sentenze «forzatutto». Problema serio, che va preso sul serio.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI