mercoledì 15 febbraio 2023
Le assoluzioni, sempre con la formula "perché il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore
Karima el Mahrough all'uscita del tribunale di Milano

Karima el Mahrough all'uscita del tribunale di Milano - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI

Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby-ter. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula "perché il fatto non sussiste", hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Col dispositivo letto dai giudici Tremolada-Gallina-Pucci della settima penale di Milano, dopo poco più di due ore di camera di consiglio e oltre 6 anni di processo, sono cadute le accuse di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Accuse cancellate per Berlusconi, imputato per corruzione e per cui la Procura aveva chiesto 6 anni di reclusione e oltre 10 milioni di euro di confisca, e per gran parte degli altri 28 imputati, tra cui, tra gli altri, Karima, le cosiddette 'ex olgettine', una ventina in tutto, l'ex legale di Ruby, l'avvocato Luca Giuliante, e Luca Risso, ex compagno della giovane marocchina che era imputato per riciclaggio.

Tutti assolti dalle accuse, ha stabilito il Tribunale, "perché il fatto non sussiste". Prescritte, invece, solo poche imputazioni: una calunnia che era contestata a Roberta Bonasia (nei confronti di Ambra Battilana) e le presunte false testimonianze imputate a Simonetta Losi, moglie del pianista di Arcore, e Maria Rosaria Rossi, ex senatrice ed ex fedelissima del Cavaliere. Nessuna confisca ovviamente e anzi il dissequestro delle somme in contanti sequestrate durante le indagini. La Procura aveva chiesto condanne a pene in totale per circa 100 anni per 28 dei 29 imputati.

Sul verdetto potrebbe avere pesato un'ordinanza già emessa dai giudici nel novembre 2021: hanno dichiarato "inutilizzabili" i verbali di almeno 18 giovani resi nei processi Ruby, perché, secondo il Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012 e sentite in aula con la garanzia dei testi assistiti da avvocati.

Cadendo le false testimonianze potrebbe essere caduta anche la connessa accusa di corruzione dei testimoni. Le motivazioni tra 90 giorni.

Berlusconi ha commentato l'assoluzione sui social: «Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte".

"Le ragazze andavano indagate": il Tribunale spiega la sentenza

Le giovani ex ospiti delle serate di Arcore, sentite nei due processi sul caso Ruby, "non potevano legittimamente rivestire l'ufficio pubblico di testimone", perché andavano indagate già all'epoca e sentite come testi assistite da avvocati. Non essendoci più le false testimonianze, in sostanza, cade anche la connessa accusa di corruzione in atti giudiziari perché manca "l'ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi". Lo scrive il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia in una nota in cui anticipa il cuore delle motivazioni della sentenza di assoluzione per tutti nel Ruby ter, che i giudici depositeranno tra 90 giorni.

Sulla base "degli elementi di fatto" che "verranno dettagliatamente illustrati nella motivazione della sentenza, il Tribunale ha accertato - scrive Roia in una lunga nota - che le imputate Amarghioalei, Barizonte, Berardi, Bonasia, Cipriani, De Vivo Concetta, De Vivo Eleonora, El Mahroug, Espinosa, Faggioli, Ferrera Marianna, Ferrera Manuela, Loddo, Garcia Polanco, Guerra, Rigato, Skorkina, Sorcinelli, Toti, Trevaini e Visan non potevano legittimamente rivestire l'ufficio pubblico di testimone nei procedimenti" Ruby e Ruby bis "perché sostanzialmente indagate di reato connesso". Gli indizi "non equivoci a loro carico risultavano dagli atti dei procedimenti in cui le stesse sono state escusse come testimoni". Questo accertamento, si legge, "sulla qualità soggettiva in capo alle imputate dei reati contestati incide sulla stessa possibilità di configurare sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari".

La falsa testimonianza, infatti, chiarisce il Tribunale, "può essere commessa solo da chi legittimamente riveste la qualità di testimone". Andavano, invece, indagate e sentite con la presenza di avvocati e la possibilità di non rispondere. La corruzione in atti giudiziari, poi, "sussiste solo quando il soggetto corrotto sia un pubblico ufficiale". La Cassazione ha chiarito "che il giudice" deve "verificare se il dichiarante che si assume essere stato corrotto sia stato o meno correttamente qualificato come testimone". E poiché "le persone chiamate a rendere dichiarazioni nei processi" andavano "correttamente qualificate come indagate di reato connesso e non testimoni, non solo non è configurabile il delitto di falsa testimonianza ma neppure il reato di corruzione in atti giudiziari, mancando la qualità di pubblico ufficiale (nella specie: testimone) in capo al 'corrotto'".

Così l'elemento "costitutivo del delitto corruttivo" non "può sussistere nemmeno nei confronti dell'ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi". Infatti, la "corruzione in atti giudiziari presuppone necessariamente un accordo tra il pubblico ufficiale corrotto e il corruttore". Assoluzioni che si trascinano dietro, in sintesi, anche quelle di Giuliante, ex legale di Ruby e per l'accusa presunto intermediario nella corruzione, e di Luca Risso, ex compagno della giovane e che era accusato di riciclaggio. Anche Risso, poi, non poteva essere sentito come teste 'semplice'.

Infine, è stata pronunciata "assoluzione per il delitto di false informazioni al pm contestato a Pedrini, per le false testimonianze ascritte a Carlo Rossella (giornalista, ndr), nonché per l'ipotesi di favoreggiamento alla prostituzione contestato a Espinosa perché dagli atti è emersa con evidenza l'insussistenza del fatto. Per la residua imputazione di calunnia contestata a Bonosia e le false testimonianze di cui erano accusati Losi, Rossi e Puricelli ha prevalso l'estinzione del reato per prescrizione".

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: