
ANSA
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che prevede “benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”, la cosiddetta pdl Morandi, riscontrando «una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici» Tuttavia il Capo dello Stato segnala «taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione»
Lo scrive in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera e al capo del governo con l'invito a «valutare interventi integrativi e correttivi». La legge è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 20 marzo. Pur optando per la promulgazione, «non posso peraltro sottrarmi - aggiunge il Capo dello Stato - al dovere di segnalare taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme della Costituzione. Suscita in primo luogo riserve la limitazione dei benefici previsti alla sola ipotesi di “vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”». Segnala innanzitutto «l'incertezza interpretativa della categoria di infrastruttura “di rilievo nazionale' che non risulta di agevole determinazione, non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione l'esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali». Considera «fortemente dubbia» anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. «Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri». Il riferimento è al crollo di San Giuliano nel terremoto in Molise. «Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere».
Ma In aggiunta a questi rilievi di portata generale Mattarella richiama l'attenzione su alcune specifiche previsioni della legge. Laddove si fa riferimento ai «figli, in mancanza del coniuge superstite» il testo «va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell'elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un'inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l'articolo 3 della Costituzione»,
Inoltre L'articolo 2, comma 4, nel definire i requisiti per l'elargizione spettante ai parenti delle vittime, «alla lettera c, colloca la persona stabilmente convivente o l'altra parte dell'unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a, il coniuge e, alla lettera b, i figli. Tale collocazione appare discriminatoria», avverte Mattarella, in quanto «a giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali «rapporti ormai entrati nell'uso» e «comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale» e normativamente riconosciuti (cita bene 5 sentenza, di cui due dello scorso anno), in cui si afferma che «ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili - intese come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” - vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione»
L'articolo 2, comma 5, «al fine dell'attribuzione dell'elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione - ribadisce Mattarella - non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, che ne esige l'equiparazione anche in assenza di figli minori». E considera «priva di ragionevolezza» anche la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell'unione civile «al quale l'ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile».
Vi è poi anche un probelma di risorse. Va considerato, infine, che «la legge è finanziata attraverso limiti di impegno - 7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026 - e il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l'esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti». Ne deriva pressante invito al Parlamento e al Governo «a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi».