Lesioni stradali. In via speculare, stretta anche per lelesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo sechi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesionigravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto(soglia 0,8 g/l) o l'incidente è causato da manovre pericolosescatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesionigravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.Conducenti mezzi pesanti. L'ipotesi più grave di omicidiostradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autistidi autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli0,8 g/l.Fuga conducente. Se il conducente fugge dopo l'incidentescatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena nonpotrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è lamorte o lesioni di più persone oppure se si è alla guidasenza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito ildivieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcunespecifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuitafino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusivadell'azione del colpevole.
Revoca patente. In caso di condanna o patteggiamento (anchecon la condizionale) per omicidio o lesioni stradali vieneautomaticamente revocata la patente. Una nuova patente saràconseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Taletermine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se adesempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale,dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Qualora lapatente sia di un altro Stato anzichè la revoca vi saràl'inibizione alla guida in Italia per un periodo analogo.
Raddoppio prescrizione. Per il nuovo reato di omicidiostradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizionee l'arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave(bevuta 'pesantè e droga). Negli altri casi l'arresto èfacoltativo, restando però espressamente escluso,limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subitosoccorso. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta diprorogare le indagini preliminari.
Perizie coattive. Il giudice può ordinare anche d'ufficio ilprelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna.Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini,il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.