mercoledì 9 febbraio 2011
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Un disegno di legge «molto criticabile sia in ordine al problema delle competenze sia in ordine ai contenuti», così Filippo Vari, docente di diritto costituzionale all’Università europea di Roma, giudica la proposta avanza all’assemblea siciliana. «La creazione di uno status legato alle convivenze diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio – spiega – costituisce una fattispecie che non rientra nella potestà legislativa delle regioni, sia pure a Statuto speciale. Oggi, poi, la vera preoccupazione dei poteri pubblici dovrebbe essere adempiere a precisi obblighi costituzionali dedicando alla famiglia i pochi soldi a disposizione, in considerazione dell’inverno demografico». Veniamo al contenuto...C’è un richiamo al concetto di non discriminazione per equiparare al regime della famiglia quello delle convivenze. Ma per tale principio valgono le stesse considerazioni che si possono fare per quello di uguaglianza: non può essere invocato per annullare ogni distinzione fra situazioni. Ricordo il rilievo che un autorevole studioso muoveva, quasi 60 anni fa, in ordine al principio di eguaglianza: «sotto il profilo meramente grammaticale» l’affermazione del principio di eguaglianza «dovrebbe implicare che tutti i cittadini dovrebbero essere trattati come eguali dalla legge e dovrebbe perciò escludere che vi sia possibilità di distinguere in alcun modo i cittadini». E aggiungeva che «di tutte le interpretazioni però (come spesso è stato notato) nessuna sarebbe più assurda di questa e più contraria alla natura della legge e del diritto». Si vuole riconoscere ogni forma di convivenza?Credo l’intenzione dei promotori del ddl sia equipararle sostanzialmente alla famiglia fondata sul matrimonio. Ciò contrasta il principio di ragionevolezza, in quanto verrebbero trattate in maniera eguale situazioni tra loro profondamente diverse. Inoltre sarebbe violato anche l’art. 29 della Costituzione che, nel riconoscere i diritti della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, impone che ad essa sia garantito un regime speciale di provvidenze.
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