mercoledì 27 ottobre 2021
«Identità di genere», libertà di pensiero e opinione E la Giornata nazionale imposta a scuole e famiglie son gli articoli che più fanno discutere
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L’ARTICOLO 1
«Identità di genere», il concetto-cardine che divide

Il primo nodo irrisolto della legge è il più complesso. Perché coinvolge l’architrave stessa della legge: l’«identità di genere», al centro del titolo col quale è stata approvata alla Camera il 4 novembre 2020. Quello che è noto come ddl Zan è infatti un testo che in 10 articoli detta le «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità». Togliere l’identità di genere – come viene chiesto da più parti – perché concetto troppo vago e divisivo non viene contemplato dai fautori della legge, che hanno assunto il concetto come una bandiera. L’articolo 1 è dedicato alle «definizioni» – sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere – col risultato di riscrivere la natura umana per legge: operazione problematica, anche perché chi non condivide che «per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione» rischia il carcere.

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