martedì 12 dicembre 2023
L’aiuto al suicidio continua a essere reato nella quasi totalità dei casi, anche in situazioni cliniche compromesse. A meno che non ricorrano alcune circostanze. Ecco quali
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La sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale ha aperto uno squarcio nel nostro ordinamento. Le condizioni sono numerose e stringenti, e in più – in ogni singolo caso – devono intervenire simultaneamente. Sul lato pratico, dunque, l’aiuto al suicidio continuerà a essere reato nella quasi totalità dei casi, anche in situazioni cliniche ormai compromesse. Con la sola eccezione di situazioni in cui ricorrono contemporaneamente le seguenti circostanze.

1. Patologia irreversibile;

2. Cure palliative;

3. Assistenza psicologica;

4. Intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche.

5. Trattamenti di sostegno vitale;

6. Capacità di prendere decisioni libere e consapevoli;

7. Parere del Comitato etico;

8. Competenza del servizio sanitario nazionale;

9. Medico disponibile;

10. «Condizioni equivalenti».

Finora, i paletti posti dalla Consulta sono assolutamente tassativi: basta che uno di essi non sia presente così come dettagliatamente previsto dalla Corte, e il medico che ha collaborato al suicidio di un suo paziente viene condannato così come è sempre finora avvenuto. L’intera pronuncia della Consulta è permeata dalla preoccupazione di tutelare il «diritto alla vita – così si legge – soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio».

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