Gianni Guido resta completamente libero. È stato infatti respinto il ricorso presentato dalla Procura al Tribunale di sorveglianza contro la scarcerazione di uno dei responsabili del massacro del Circeo del 30 settembre del 1975, tornato in libertà il 25 agosto scorso. Guido non dovrà dunque scontare i tre anni di libertà vigilata che gli erano stati inflitti dalla Corte di Appello di Roma il 27 ottobre del 1980 contestualmente alla condanna per l'omicidio di Rosaria Lopez e il ferimento di Donatella Colasanti.Il giudice Enrico Della Ratta Rinaldi, accogliendo la richiesta dell'avvocato Massimo Ciardullo, ha respinto la richiesta di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata fatta dalla procura di Roma. Il giudice doveva valutare se Guido, che per il massacro del Circeo era stato condannato a 30 anni di carcere, fosse tra l'altro socialmente pericoloso. Secondo quanto si è appreso, adesso, è stata dichiarata la non pericolosità sociale di Guido, sulla scorta del percorso giudiziario che l'ha visto ottenere nel tempo tutti i benefici premiali della Legge Gozzini.
I passaggi della sentenza. "Si ritiene particolarmente improbabile che Gianni Guido si renda nuovamente autore di delitti: egli usufruisce di misure alternative a partire dal 2005, è completamente libero dal maggio del 2009 e ha tenuto una condotta ineccepibile". Questo uno dei passaggi della ordinanza firmata dal giudice di Sorveglianza di Roma. "Il buon senso - scrive il giudice - suggerisce che, in presenza di spinte devianti o crimonogene, egli si sarebbe con ogni probabilità evidenziato negativamente nell'ambito dei notevoli spazi di libertà di cui ha usufruito negli ultimi quattro anni, ma ciò non è avvenuto". "Si ritiene che l'unico elemento di giudizio di segno negativo - osserva il giudice - sia nei reati commessi a fronte di numerosi elementi favorevoli all'interessato. L'elemento ha sotto molti profili un peso enorme, incommensurabile rispetto al peso di ogni altra considerazione. Tuttavia, sotto l'unico profilo che interessa in questa sede, vale a dire la prognosi comportamentale, alla luce dei criteri prima elencati, esso è di minore valenza rispetto alla bontà del percorso rieducativo e alla complessiva condotta tenuta dall'interessato negli ultimi 14 anni anche fuori dal carcere".