giovedì 24 febbraio 2011
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I PUNTI DECISIVI DEL DISEGNO DI LEGGE “Dichiarazioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento”Tutela della vita e della salute: la vita è inviolabile e indisponibile anche nella fase terminale dell’esistenza (art. 1)Consenso informato: ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole, preceduto da una corretta informazione (art. 2).Testamento biologico: la Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) è un documento in cui il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Non è obbligatoria, ha validità di 5 anni ed è raccolta dal medico curante (artt. 3 e 4)Accanimento terapeutico: in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura. Tale prescrizione puà anche essere esplicitata nella Dat (artt. 1 e 3)Eutanasia: divieto di qualunque forma di eutanasia e suicidio assistito ai sensi degli articolo 579 e 580 del codice penale (artt. 1 e 3)Fiduciario: se nominato nella Dat, è la persona incaricata come unico interlocutore del medico per le decisioni relative alle dichiarazioni anticipate (art. 6)Ruolo del medico: il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. E’ chiamato, nel prendere in considerazione le Dat, all’applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza. (art. 7)Vincolatività: il medico non è obbligato a seguire la Dat, ma la valuta in scienza e coscienza, prendendo in considerazione anche quanto indicato dal fiduciario. In caso di controversia tra questi due soggetti, però, il giudizio del collegio medico deputato a decidere, è vincolante per il medico (art. 7)Stato vegetativo: la cura ai soggetti in stato vegetativo diventa livello essenziale di assistenza. E’ prevista l’emanazione di linee guida a cui le Regioni si conformano per garantire l’assistenza (art. 5)Idratazione e alimentazione: a tutti i pazienti incapaci di intendere e di volere è assicurata l’alimentazione e l’idratazione nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle. Non possono essere oggetto di Dat. (art. 3)
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