La Corte Ue dice "no" a norme nazionali che impediscano di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, ma ritiene possibile che che un operatore già in possesso di licenza nel suo Paese debba ottenere, per offrire i suoi servizi in un altro Paese Ue - nel caso specifico l'Italia - un'apposita autorizzazione delle autorità nazionali competenti. È quanto stabilisce tra l'altro la sentenza emessa oggi dai giudici europei su una causa italiana in materia di raccolta scommesse. La decisione della Corte riguarda il contenzioso apertosi tra i gestori italiani dei centri di trasmissione dati della società di scommesse austriaca Goldbet Sportwetten e il ministero dell'Interno. I ricorrenti hanno avanzato ricorsi al Tar della Toscana invocando la violazione del principio del mutuo riconoscimento delle licenze dopo che la polizia non aveva concesso loro l'autorizzazione ad operare poiché la Goldbet non era titolare in Italia della necessaria concessione. Il giudice del rinvio italiano ha quindi chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi sulla congruità con il diritto comunitario delle questioni sollevate dai ricorrenti. Nella sentenza emessa oggi, i magistrati europei hanno sancito che l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di polizia, oltre alla concessione rilasciata dallo Stato, per operare nel campo del gioco d'azzardo non viola le norme Ue. Mentre, in determinate circostanze - come già dichiarato in una sentenza del febbraio 2012 - non è legittimo prevedere distanze minime tra i centri di raccolta delle scommesse. E hanno rimandato al giudice del rinvio la valutazione del rispetto del principio di trasparenza delle condizioni e delle modalità di una gara per il rilascio di concessione, nonchè delle norme relative alla decadenza delle stesse concessioni. Nella decisione odierna, inoltre, la Corte afferma che il diritto dell'Unione non consente che una normativa nazionale impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco, in particolare nei casi in cui avviene un contatto diretto fra scommettitore e operatore ed è possibile un controllo fisico - per finalità di pubblica sicurezza - degli iermediari dell'impresa presenti sul territorio. Ciò detto, i iudici europei hanno anche sottolineato che non è in vigore, a ivello Ue, alcun obbligo di mutuo riconoscimento delle utorizzazioni rilasciate dai singoli Stati membri.
La Corte Ue che dice "no" a norme nazionali che impediscano l'avità transfrontaliera nel settore del gioco, ma ritiene possibile che che un operatore già in possesso di licenza nel suo Paese debba ottenere, per offrire i suoi servizi in un altro Paese Ue l'autorizzazione delle autorità nazionali competenti.
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