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Sacrestani, il nuovo contratto

Vittorio Spinelli giovedì 17 gennaio 2008
Se fosse possibile, i sacrestani delle 8000 parrocchie italiane suonerebbero le campane fuori ordinanza. A festa, perché nei giorni scorsi è stato siglato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei sacristi addetti al culto. Il contratto è entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010. Senza le consuete liturgie sindacali, senza i muro contro muro, senza un'ora di sciopero e, soprattutto, alla regolare scadenza del precedente contratto, le parti in causa hanno rapidamente raggiunto il necessario accordo. Si tratta della Faci, la federazione tra le associazioni del clero in Italia, in rappresentanza di tutte le parrocchie italiane quali datori di lavoro dei sacristi, e la Fiudacs, la federazione delle unioni diocesane tra gli addetti al culto, quale rappresentante dei lavoratori interessati.
Retribuzioni. La principale novità dell'accordo riguarda la rivalutazione delle retribuzioni. Il compenso mensile lordo dovuto dalla parrocchia è stabilito in 1.090 euro per il 2008, in 1.135 euro per il 2009, in 1.190 euro per il 2010, tutti comprensivi dell'ex indennità di contingenza. Se il sacrista svolge il servizio a tempo parziale, la paga oraria è confermata nella misura di 1/195 della retribuzione mensile. Il part time prevede un monte ore di servizio non inferiore a dieci ore settimanali.
Riposi. Il contratto offre, inoltre, una nuova soluzione al problema del riposo settimanale. Da sempre, infatti, la domenica, giorno di riposo di tutto il mondo del lavoro, è invece la giornata di maggior lavoro per i sacrestani. La previsione del riposo domenicale come regola per tutti avrebbe messo in serie difficoltà lo svolgimento delle funzioni religiose e degli altri servizi della parrocchia. Per questo, il contratto appena scaduto prevedeva il riposo settimanale, concordato col parroco, in un giorno non necessariamente coincidente con la domenica e le altre festività religiose. Il nuovo contratto amplia questo criterio e stabilisce che il riposo può "generalmente" non coincidere con la domenica od altre festività.
Ferie. Il 31 gennaio è fissato come termine ordinatorio per concordare con la parrocchia il godimento delle ferie annuali. In ogni caso, non possono essere concesse ferie nel periodo tra il 20 dicembre ed il 7 gennaio e durante la Settimana Santa. Dopo almeno un anno di servizio ininterrotto, il sacrestano ha diritto a 26 giorni di ferie, più 4 per festività soppresse, corrispondenti a giorni lavorativi. Sempre in accordo con il parroco, le ferie possono essere godute al massimo in due distinti periodi annui.
Riservatezza. La sua continua presenza negli ambienti della parrocchia dà occasioni al sacrestano di conoscere fatti e notizie per le quali è necessaria ogni riservatezza. Rischia quindi il licenziamento immediato il sacrestano che diffonde notizie, conosciute in ragione del servizio, collegate all'attività pastorale e al ministero sacro svolto nella chiesa.