martedì 25 marzo 2025
Con le sue sentenze sul fine vita la Corte costituzionale ha messo il legislatore davanti a un dilemma irto di contraddizioni. Ma che non è irrisolvibile. Due giuristi spiegano come
L'aula del Senato. A Palazzo Madama si sta discutendo il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito

L'aula del Senato. A Palazzo Madama si sta discutendo il progetto di legge sul suicidio medicalmente assistito

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Sono passati quasi sette anni dalla prima decisione con cui la Corte costituzionale ha aperto la strada al suicidio assistito, invitando il Parlamento a disciplinare la materia. Nel corso di due legislature si sono susseguite quattro maggioranze parlamentari diverse. Eppure, nessuna iniziativa legislativa è giunta in porto.

Si tratta di una mancanza di responsabilità del Parlamento oppure la Corte ha posto il legislatore di fronte a un dilemma insolubile? Si può legalizzare il suicidio assistito e consentire al singolo di sottrarsi con la morte a una sofferenza ritenuta intollerabile senza contraddire il dovere dello Stato di tutelare la vita umana? Già i classici della filosofia politica, del resto, consideravano quel dovere a fondamento dell’esistenza dello Stato.

La Corte costituzionale si è limitata a ritagliare un ambito circoscritto di non punibilità dell’aiuto al suicidio, senza però riconoscere che questo possa mai essere oggetto di un diritto. Per la Corte, dunque, disporre della vita non è mai un bene. In talune ipotesi, però, non è neppure un male. Escludere la punibilità significa infatti rendere possibile l’assistenza al suicidio.

La Corte non ha ritenuto contraddittorio un simile bilanciamento tra tutela della vita e autodeterminazione. E ciò perché, nelle ipotesi in cui la punibilità è esclusa, l’interessato non disporrebbe della vita ma della salute. La morte sarebbe la conseguenza della scelta di non curarsi.

In realtà, chi decide di suicidarsi, sceglie senz’altro la morte. E chi presta assistenza al suicidio non si astiene semplicemente dalla somministrazione di un trattamento sanitario, ma coopera a una scelta di morte. Il punto è chiarito anche in un parere del Comitato nazionale per la Bioetica del 2019.

Ma com’è possibile, allora, che la Corte sia giunta a certe conclusioni? È stata determinante l’idea per cui, mentre la vita è disponibile solo in punto di fatto (il suicidio è un fatto tragico, non un diritto), la disponibilità della salute è invece garantita dall’ordinamento. Si dice infatti che ciascuno ha il diritto di rifiutare la cura. E ciò anche laddove il rifiuto della cura determini la morte. Di qui l’idea, che ha favorito la lettura eutanasica della legge n. 219/2017, secondo cui il paziente, oltre a rifiutare una cura proporzionata, potrebbe anche pretenderne l’interruzione ed essere lasciato morire laddove la morte sia conseguenza diretta della condotta interruttiva dei sanitari e non della patologia in atto. A questo punto la Corte ha ritenuto che il paziente possa anche chiedere direttamente di essere aiutato a morire, dato che, in un caso e nell’altro, chiede comunque di essere aiutato a sottrarsi con la morte a una sofferenza intollerabile.
Il legislatore è stato posto così davanti a un bivio: garantire l’inviolabilità del diritto alla vita, che è per ciò stesso anche indisponibile, o rinunciare, in alcuni casi, a tutelare la vita. La stessa Corte si è invero resa conto che il proprio ragionamento conduceva a un esito contraddittorio e ha quindi avvertito l’esigenza di precisare che l’assistenza al suicidio non può mai essere pretesa. E dunque che non sussiste un obbligo di dare esecuzione a certe richieste del paziente.

In questo quadro, quali sono i punti di riferimento per un intervento del legislatore?
Ovviamente i sanitari devono astenersi da trattamenti inutili e sproporzionati, senz’altro illeciti e perciò vietati. È poi fuori discussione che il paziente possa rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche proporzionato. E che i sanitari debbano rispettare tale volontà in forza del principio dell’habeas corpus e della tutela della dignità della persona.

Tutto ciò non vuol dire però che la disponibilità della salute debba essere compresa come un dato giuridico e non come un fatto. Ciò che ha valore per la comunità è la cura, mai il rifiuto della cura. È la cura a essere un diritto, mentre il rifiuto della cura è un fatto del quale i sanitari devono prendere atto. E ciò anche quando porti alla morte del paziente. I sanitari, dunque, non sono tenuti a dare esecuzione alla richiesta di interrompere un trattamento proporzionato quando l’interruzione determini la morte come conseguenza diretta.
Ferme queste coordinate, il Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, potrebbe intervenire per ridurre la sanzione penale di condotte di assistenza al suicidio, rigorosamente individuate, che possano essere considerate espressive di una minore colpevolezza dell’agente.
Seguire invece la strada di non punire l’assistenza al suicidio in taluni casi significherebbe assecondare l’idea che, almeno in quei casi, disporre della vita non è un male. Certo, non si riconoscerebbe ancora che disporre della vita è un bene. Ma lo Stato verrebbe comunque meno al proprio dovere di tutelare la vita.
*Ordinario di Diritto privato Università Europea di Roma
**Ordinario di Diritto costituzionale Università Europea di Roma

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