«L'esigenza di verità» nella filiazione non può imporsi «in modo automatico sull’interesse del minore». Serve una «valutazione comparativa». Ma se il soggetto è un bimbo nato da utero in affitto, e di questa valutazione «fa parte necessariamente la considerazione dell’elevato grado di disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da apposita disposizione penale». Sono i princìpi di diritto enunciati ieri dalla Corte costituzionale, nella cui cancelleria è stata depositata l’attesa sentenza 272/2017 redatta da Giuliano Amato. Il giudizio – tecnicamente molto complesso e di non facile interpretazione – era stato deferito alla Consulta dalla Corte d’appello di Milano, che sospettava l’incostituzionalità dell’articolo 263 del Codice civile: a detta dei giudici milanesi, infatti, la norma rendeva possibile il disconoscimento del figlio avuto con modalità diverse da quelle naturali anche quando quest’azione giuridica contrastava con l’interesse del piccolo. Nella sostanza, però, il procedimento in Consulta ha permesso di chiarire quando è possibile riconoscere giuridicamente un legame di filiazione diverso da quella naturale, e quali sono i limiti perché ciò accada.
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Per giungere a ciò, preliminarmente, la Corte ha dovuto argomentare come nella filiazione il criterio di verità non sia un principio assoluto: lo dimostra l’istituto dell’adozione, dove il legame genitoriale prescinde da quello genetico. Va dunque escluso che l’«accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta», ma nello stesso tempo bisogna «riconoscere un accentuato favore dell’ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione». Tra queste due dimensioni bisogna dunque operare un «bilanciamento», consapevoli che il punto di equilibrio deve coincidere con «l’interesse del minore».
«Vi sono casi – ricorda la Consulta – nei quali la valutazione comparativa tra gli interessi è fatta direttamente dalla legge, come accade con il divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa (il coniuge o il convivente che ha prestato il consenso al figlio non può disconoscerlo, anche se non gli ha impresso i propri geni)». In altri, invece, lascia la possibilità che vengano valutate le singole situazioni, e a tal proposito i giudici costituzionali forniscono tre criteri per orientare la decisione: «Durata del rapporto instauratosi col minore», «modalità del concepimento e della gestazione», «presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato».
Proprio dopo aver enunciato questi criteri, la Consulta lancia un esplicito affondo contro la maternità surrogata: la surrogazione di maternità «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». La sentenza riconosce che «nel silenzio della legge» (diversamente da quanto accade con l’eterologa) non è possibile disciplinare univocamente la filiazione che da essa discende, ricordando poi come il nostro ordinamento le attribuisca un «elevato grado di disvalore».
Secondo i giudici costituzionali, dunque, per attribuire la filiazione di un bimbo nato da un utero in affitto bisogna innanzitutto considerare la grande contrarietà della pratica al nostro corpus giuridico. Se fosse per ciò solo, dunque, il piccolo non potrebbe esser ritenuto figlio di chi l’ha fatto "assembleare" e "gestare" a pagamento. Bisogna tuttavia verificare se questa soluzione sia o meno superabile alla luce dell’interesse del minore, e l’operazione concreta consiste nell’applicazione dei tre criteri sopra enunciati.
Criteri che, nel caso della surrogazione di maternità, sembrerebbero chiedere un’attenta valutazione solo riguardo alla durata del rapporto dei "committenti" con il minore. Quanto infatti alle modalità del concepimento e della gravidanza, la circostanza per cui i "committenti" abbiano scelto la gestante e colei che offre a pagamento i suoi gameti da un catalogo (così avviene nella pressoché totalità dei casi) difficilmente potrebbe essere considerato sintomo di un interesse del bimbo a venire considerato loro figlio.
Quanto invece alla possibilità di instaurare comunque un legame giuridico, il "committente" non genitore avrebbe la possibilità di valutare l’adozione «in casi particolari», quella cioè non legittimante. Così il bimbo rimarrebbe tutelato. Ma, contemporaneamente, colui che ha violato la legge non si vedrebbe riconosciuta quella genitorialità piena cui avrebbe aspirato. Un «bilanciamento» tra verità della filiazione e interesse del minore, d’ora innanzi offerto dalla Corte a tutte le magistrature d’Italia.
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