martedì 9 marzo 2021
No alla maternità surrogata, ma i figli nati all'estero da questa pratica vanno protetti come quelli concepiti oltrefrontiera con eterologa. Dalla Corte Costituzionale due verdetti che fanno discutere
Il Palazzo della Consulta a Roma

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Il diritto a essere riconosciuto come figlio di chi l’ha voluto deve sempre essere garantito al minore, anche se è stato concepito all’estero con la maternità surrogata o con la fecondazione eterologa tra coppie formate da persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale aveva delineato questo principio a gennaio, anticipando con un comunicato stampa il dispositivo di due sentenze gemelle. Nella mattinata di oggi sono state pubblicate le pronunce integrali, di nuovo accompagnate da una nota esplicativa.
La Consulta, si legge nella pronuncia 33 – relativo al caso di due uomini e di una surrogazione di maternità – «ha innanzitutto ribadito il divieto, penalmente sanzionato», di ricorrere all’utero in affitto, divieto che «risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche a evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate». Da qui, ha invitato a «disincentivare» questo fenomeno, sottolineando come anche «la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo non imponga l’automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all’estero alla maternità surrogata». Purtuttavia, prosegue la Consulta, «occorrerà assicurare la tutela degli interessi del bambino al riconoscimento del suo rapporto giuridico anche con il genitore "intenzionale" attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza di filiazione tra adottante e adottato». Una necessità, per la Corte, che non può essere evasa dall’«adozione in casi particolari», come era avvenuto negli ultimi anni. Tale istituto giuridico, infatti, «non attribuisce la genitorialità all’adottante», e non è chiaro – prosegue la Corte – se esso «istituisca rapporti di parentela tra l’adottato e coloro che quest’ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle». Il caso vagliato dalla Consulta riguardava un bimbo nato in Canada da una gestazione per altri commissionata da una coppia maschile sposatasi secondo la legge di quel Paese, e riconosciuta in Italia come unitasi civilmente. Sotto la lente dei giudici, c’era la legittimità o meno del rifiuto, opposto dal Comune italiano in cui risiedono i due, di riconoscere il provvedimento estero in cui figuravano entrambi genitori.
Un problema simile a quello affrontato nella sentenza 32, diffusa pochi minuti prima, che ha invece riguardato due bimbe nate da una coppia femminile attraverso la fecondazione eterologa sempre all’estero (in Italia l’eterologa è lecita solo tra coppie formate da persone di sesso diverso). La relazione tra le due si era però interrotta quando le piccole avevano 7 anni, e la madre da cui erano state generate aveva negato alla sua ex partner di poterle vedere. Di qui la lite giudiziaria, prima al tribunale di Padova e poi in Corte Costituzionale.
Con le due sentenze depositate ieri, in ogni caso, la Consulta non si è spinta a modificare le leggi vigenti (tecnicamente, le questioni sono state dichiarate entrambe «inammissibili»), ma ha rivolto un chiaro e perentorio monito al legislatore parlando di «grave vuoto di tutela dell’interesse del minore» (sentenza 32) e di «indifferibile intervento del legislatore (33). Perché tuttavia quanto afferma la Corte non sia strumentalizzato serve una sua applicazione attenta e integrale. A partire dal rafforzamento delle norme che vietano la maternità surrogata, intervenendo a chiudere – per esempio – il varco d’impunità per chi "ordina" un bimbo all’estero con il dichiarato fine di eludere i divieti italiani.

I commenti: «L’interesse del minore? Non essere oggetto di mercimonio»

Di segno assai diverso i commenti alle due sentenze. Valentina, l’ex compagna della madre biologica delle due bambine al centro della sentenza 32, si dice «commossa a leggere che il dato genetico non è più un requisito indispensabile per la genitorialità. È il riconoscimento del fatto che è l’amore che crea una famiglia». La senatrice del Pd Monica Cirinnà annuncia «al più presto un progetto di legge che traduca in un articolato i principi espressi dalla Corte», mentre Alessandro Zan – anch’egli Pd – parla di «discriminazione insopportabile che dura da troppo tempo». Non una parola sulla surrogazione di maternità, tema sul quale invece punta Giorgia Meloni per la quale «l’approvazione della proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale non è più rinviabile». Il Family Day ricorda che «l’interesse del minore è quello di non essere oggetto di un mercimonio, non essere selezionato da un catalogo di gameti, non essere strappato dal seno materno» mentre Pro Vita e Famiglia afferma che «invece di interrogarci sugli errori che sono alla base di questi fenomeni», le sentenze «mettono una pezza a qualcosa che è profondamente e radicalmente sbagliato».

Gambino (Scienza & Vita): attenzione a non legittimare l’utero in affitto

«La Corte con le due sentenze del 9 marzo ha correttamente ritenuto inammissibili le questioni se attribuire paternità e maternità a persone che non hanno generato la prole, fuori dai casi dell'adozione; ha anche però richiamato il legislatore ad affrontare il problema per offrire nuove tutele giuridiche per i minori nati in quei contesti». Lo ricorda Alberto Gambino, giurista e presidente nazionale di Scienza & Vita, il quale aggiunge che «il monito della Corte non può sminuire il fatto che in entrambi i casi - delle due donne e dei due uomini - è stata rigettata la questione dell'ammissibilità del riconoscimento dello stato di filiazione in capo a minori che convivono con coppie dello stesso sesso». «Inoltre – prosegue Gambino – che il Parlamento debba legiferare per nuovi status giuridici in assenza di legami biologici andrà valutato alla luce del quesito preliminare se una situazione di genitorialità possa nascere dall'autodeterminazione volontaristica di un singolo individuo, specie quando, come nel caso dei due uomini, vi sia stato il reato aberrante della surrogazione di maternità. Non vorremmo in altri termini – conclude il presidente di Scienza & Vita – che per tutelare vicende particolari si finisca per introdurre nell'ordinamento un principio che renda lo stato di filiazione oggetto soltanto di una volontà individuale e, nel caso dell'utero in affitto, addirittura criminosa».

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