Uno schema di decreto, che il governo ha approvato la scorsa settimana, pone un freno all'esplosione dei voucher (i buoni per pagare i lavori occasionali) che vengono utilizzati in gran parte per aggirare i costi e le regole dei normali contratti di lavoro.I dati più recenti dell'Inps registrano tra gennaio e aprile di quest'anno l'acquisto di 43,7 milioni di voucher, con un incremento del 43 % sullo stesso periodo del 2015, anno che già aveva registrato una crescita, a pari periodo, del 77,3%. Il nuovo decreto stabilisce che il committente, almeno un'ora prima dell'inizio dell'attività accessoria, debba inviare un sms oppure una email all'Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati e il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.L'Ispettorato nazionale è un nuovo ente, incaricato di coordinare e svolgere i controlli e la vigilanza finora affidati all'Inps, all'Inail e ad altri enti pubblici. Gli uffici dell'Ispettorato sono ancora da costituire e, nel frattempo, proseguono i normali controlli degli ispettori degli stessi enti. La nuova procedura di tracciabilità dei voucher restringe le maglie delle possibili irregolarità ma, nella sua impostazione, non estirpa in maniera definitiva l'abusivismo che si annida anche nelle nuove regole e che rendono quindi necessari opportuni chiarimenti, o piuttosto alcune correzioni di rotta.Il "sistema voucher" si conclude, infatti, e si perfeziona, con l'effettiva riscossione del valore del buono da parte del lavoratore. Questo avviene di regola, ma gli inconvenienti sono sempre alla porta. E la nuova procedura sembra accentuare gli effetti di queste eventualità.Rinuncia. Può accadere, e si tratta di un caso piuttosto comune nella pratica, che il lavoratore, pur dopo gli accordi verbali con il suo committente, non si presenti oppure rinunci a svolgere l'attività convenuta. Come, e soprattutto in quali tempi, si dovrà sanare o revocare la comunicazione già fatta all'Ispettorato, senza prefigurare un apparente abuso?Ritardo. Per essere aderente alla denuncia del committente, il lavoro occasionale deve iniziare quanto meno non prima dell'orario indicato nella denuncia all'Ispettorato. Ma è possibile anche che si verifichi un consistente ritardo, addebitabile al lavoratore, ben oltre una minima flessibilità nell'orario di inizio. In entrambi questi casi, la realtà dei fatti non rispecchia la comunicazione preventiva all'Ispettorato. Oggettivamente prende forma una situazione di irregolarità (e di un presumibile abuso) a carico del committente pur incolpevole, che le istruzioni ministeriali dovranno opportunamente valutare.
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